Per la Cassazione le vetture d'epoca rilevano ai fini del redditometro

di Lucia Izzo - Rileva ai fini del redditometro il possesso delle vetture d'epoca da parte del contribuente: il particolare mercato e i costi rilevanti di manutenzione che questa comporta, fanno sì che la circostanza assuma idoneità ai fini della valutazione della capacità contributiva.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 15899/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva ritenuto non doversi attribuire rilevanza reddituale alle auto storiche possedute dal contribuente.


Per il giudice d'appello, la vertenza originata dall'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte dell'onerato, era incentrata sull'importanza da attribuire alle auto storiche da questi possedute quali beni indice di capacità contributiva.


Tuttavia, per il giudice a quo queste non potevano considerarsi manifestare una reale capacità contributiva, non essendo utilizzate quale bene produttivo di reddito, bensì aventi unicamente valore affettivo ed essendo anche soggette a limitazioni tali da garantirne l'uso sporadico, di talché andava riconsiderata la gradazione dei beni compresi nel prospetto di calcolo esposto dall'Ufficio.


Per l'Agenzia, tuttavia, ha errato la C.T.R. ad escludere che il mantenimento delle auto storiche potesse costituire indice di capacità contributiva al pari delle autovetture ordinarie.

Le autovetture d'epoca rilevano ai fini del reddito

In materia la Cassazione si è già espressa (sent. 1294/2007) con un principio che va ribadito nel caso di specie: "in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei c.d. redditometri, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi in dette disposizioni alcuna precisazione o restrizione al riguardo, e rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, dal quale possono correttamente desumersi elementi di valutazione, nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice di merito, come fatto al quale notoriamente si ricollegano spese a volte anche ingenti".


Infatti, è dato di comune esperienza che tali autovetture formano oggetto di ricerca e collezionismo fra gli appassionati di tali beni, che per gli stessi esiste un particolare mercato e che secondo l'id quod plerumque accidit, la manutenzione di veicoli ormai da tempo fuori produzione comporta rilevanti costi, in ragione della necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura.


Un principio ancora attuale per il Collegio, nonostante gli interventi legislativi quali l'approvazione del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) e l'art. 63 della Legge n.342/2000 che avrebbero riconosciuto l'appartenenza delle auto storiche alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche.


Tali norme infatti, attuano tale classificazione a fini diversi da quelli fiscali e in ogni caso tale diversificazione non vale ad escludere le auto storiche dalla categoria generale dell'autovetture il cui possesso è previsto dalle disposizioni tributarie quale indice di capacità contributiva.

Cass., Vi civ., ord. n. 15899/2017

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