Per la Cassazione le infiltrazioni sono provocate da cause naturali come la condensa che si sarebbero ugualmente verificate con l'intervento del condominio

di Lucia Izzo - Il proprietario dell'appartamento non ha diritto al risarcimento di danni se dalla consulenza tecnica preventiva emerge che i danni a causa delle infiltrazioni di umidità sono provocati da cause naturali, come la condensa, e che nonostante un eventuale intervento del condominio, il problema si sarebbe comunque verificato.

La vicenda

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 15615/2017 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso dei condomini i quali avevano chiesto che il Condominio venisse condannato al risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni da umidità.

La Corte d'Appello, tuttavia, ha rigettato la domanda attorea poiché, secondo quanto determinato dai C.T.U., la ragione delle infiltrazioni sarebbe stata prevalentemente da ricercarsi in cause endogene (condensazione), da qui l'assenza di ogni responsabilità del condominio.

Per la Cassazione, nonostante il giudice a quo abbia adoperato l'espressione "concause" riferendosi alle risultanze della CTU, il significato è diverso da quello che pretendono i ricorrenti che innanzi alla Suprema Corte chiedono che il Condominio venga almeno condannato al risarcimento "pro quota".

Causa "naturale" del danno, niente risarcimento

In realtà, spiega il Collegio, anziché un concorso di cause produttive di un unico danno, il giudice ha reputato che solo alcuni dei danni lamentati dagli attori fossero riconducibili a responsabilità del condominio, mentre per altri danni, corrispondenti all'esborso per la tinteggiatura dei vani interessati, ha reputato che la causa è consistita in un fatto naturale, che si sarebbe verificato anche se il condominio avesse provveduto alla manutenzione della facciata.

Da qui l'esclusione della risarcibilità di tali danni a carico del condominio poiché i danni prodotti dalla condensazione si sarebbero verificati anche se la facciata esterna fosse stata ben tenuta. Da qui l'inammissibilità del ricorso.


Cass., ord. 15615/2017

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