La riforma del processo penale approvata definitivamente prevede una stretta sui reati c.d. "predatori"

di Marina Crisafi - La riforma del processo penale approvata nei giorni scorsi definitivamente alla Camera introduce una stretta sui reati c.d. "predatori", ossia i furti in casa, le rapine e gli scippi, sia sul fronte detentivo che su quello pecuniario. Giro di vite anche sul voto di scambio, che vede un inasprimento della pena dagli attuali 4-10 anni a 6-12 anni di carcere.

Furti in casa e scippi

Il ddl inasprisce le pene per entrambi i reati sia sul piano detentivo che su quello pecuniario.

Il novellato art. 624-bis c.p. prevede infatti in luogo dei 12 mesi attuali una pena minima di tre anni di reclusione (fino a sei anni) e la multa da euro 927 a euro 1.500 (al posto di quella oggi prevista da 309 fino a 1.032 euro).

Conseguentemente, vengono inasprite anche le aggravanti, con la previsione della pena da 4 a 10 anni e della multa da 927 a 2.000 euro.

Viene sterilizzato, inoltre, con l'introduzione di un nuovo 4° comma all'art. 624-bis, l'effetto delle attenuanti sulle aggravanti, attraverso il divieto di prevalenza (e di equivalenza) tra le prime e le seconde.

Ad essere modificato infine è l'art. 625, primo comma, c.p., con la previsione della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 a 1.500 euro.

Rapina ed estorsione

Più aspre le sanzioni anche per il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p., 1° comma, con la previsione di un minimo di carcere di 4 anni (in luogo dei 3 attuali) e di un massimo di 10 e con l'elevazione della multa da euro 927 a euro 2.500 (al posto dei 516-2.065 attuali).

Con le aggravanti inoltre la reclusione può arrivare ora fino a 20 anni e le multe fino a 3.098 euro.

Quanto all'estorsione, ad essere modificato dalla riforma, è il secondo comma dell'art. 629 del codice penale, con la previsione della reclusione da 7 a 20 anni, al posto dei 6 minimi oggi previsti.

Voto di scambio

La riforma novella di nuovo, a pochi anni dalle precedenti riforme, infine, l'art. 416-ter c.p., che punisce il reato di scambio elettorale politico-mafioso, inasprendone l'apparato sanzionatorio.

Il delitto torna ora a contemplare pene più elevate con la reclusione da un minimo di 6 anni a un massimo di 12, rispetto all'attuale previsione da 4 a 10 anni.

Qui lo speciale sulla riforma del processo penale con le novità e il testo


Foto: 123rf.com
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