Per la Corte di giustizia europea l'obbligatorietà della procedura non si scontra con il diritto europeo, ma le parti possono ritirarsi senza giustificato motivo e non serve l'assistenza obbligatoria di un avvocato

di Valeria Zeppilli - La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 giugno 2017 resa nella causa C-75/16 (qui sotto allegata), ha dato il placet alle normative interne che prevedono il ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità di una domanda giudiziale. Tuttavia, con precise limitazioni: il ritiro della parte dalla procedura stragiudiziale deve essere consentito in ogni momento, eventualmente prevedendo delle sanzioni economiche, e, soprattutto, non è lecito prevedere l'assistenza obbligatoria dell'avvocato.

La vicenda

La pronuncia della Corte europea ha preso le mosse dal rinvio operato dal Tribunale di Verona, che dubitava che fosse coerente con la normativa UE la previsione interna che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione nelle cause aventi ad oggetto contratti bancari, con l'assistenza di un avvocato e senza possibilità di ritirarsi senza giustificato motivo.

Il carattere volontario della mediazione

Per i giudici dell'Unione, la direttiva 2008/52/CE, nel prevedere il carattere volontario delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution), si riferisce non alla libertà delle parti di ricorrere o meno al procedimento stragiudiziale, ma al fatto di poterlo gestire autonomamente, organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento.

Ad assumere rilevanza, insomma, è "non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato".

Proprio in forza di ciò è ammissibile l'obbligatorietà della procedura purché la stessa "non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti".

Possibilità di ritiro e assistenza dell'avvocato

L'obbligatorietà del ricorso al procedimento di mediazione, insomma, non è incompatibile con l'UE, a patto, però, che venga tutelato il diritto di accesso alla giustizia. Ed è proprio per tale ragione che, per la CGUE, il ritiro del consumatore dalla procedura non può essere subordinato alla sussistenza di un giustificato motivo.

Per quanto riguarda l'assistenza di un avvocato, ad escluderne l'obbligo, per la Corte, è l'articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11, in forza del quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.


CGUE testo sentenza del 13 giugno 2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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