Per il Giudice di Pace di Reggio Emilia tale parametro non rispetta il principio di ragionevolezza e chiarezza

di Valeria Zeppilli - Il verbale con il quale viene contestata e sanzionata in via non immediata una violazione del codice della strada, secondo quanto prevede l'articolo 383 del regolamento attuativo, deve riportare la data e la località ove si è verificata la violazione, così permettendo all'utente di riconoscere le circostanze e il luogo in cui essa è avvenuta e di esercitare il proprio diritto di difesa.

No alle coordinate Gps

Come emerge dalla sentenza numero 811/2017 qui sotto allegata, per il Giudice di Pace di Reggio Emilia a tal fine è opportuno utilizzare dei parametri convenzionalmente accettati, quali sono, ad esempio, il numero civico e la chilometrica.

Non è invece possibile far ricorso alle coordinate Gps: una tale indicazione, infatti, non corrisponde al criterio di ragionevolezza e chiarezza che permette all'automobilista di individuare il luogo in cui è stata commessa l'infrazione con assoluta certezza.

Il riferimento al Global Positioning System, anzi, priva di serietà la contestazione, non permettendo a chi la riceve di conoscere nell'immediatezza il luogo della violazione, soprattutto se la strada in cui è stata commessa è di notevole lunghezza. Per il Giudice di pace, infatti, non si può né presumere né pretendere "che l'utente medio sia in possesso di un ricevitore g.p.s. e delle conoscenze per utilizzarlo".

Peraltro, l'accuratezza di tale sistema è influenzata dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità di satelliti, dalla loro collocazione e dalla qualità e dal tipo di ricevitore.

Di conseguenza, un verbale che, come quello contestato, individua il luogo dell'infrazione con le coordinate g.p.s. deve essere annullato.

Si ringrazia il Prof. Damiano Milone per la cortese segnalazione

GdP Reggio Emilia testo sentenza numero 811/2017
Valeria Zeppilli

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