La decisione del Tribunale di Macerata del 10 maggio 2017, Sez. GIP/GUP, Est. Domenico Potetti, ricorda l'onere di verifica nel merito del contenuto della certificazione

di Paolo M. Storani - Con la pronuncia inedita del 10 maggio 2017 in tema di ammissione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per l'interessato, cittadino dello Stato extra UE, il Giudice Dott. Domenico Potetti del Tribunale Penale di Macerata - Sezione GIP/GUP, chiarisce quali sono i requisiti dell'istanza e quali le verifiche a carico dell'autorità consolare.

Buona lettura!

TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP/GUP, 10 maggio 2017, Giudice Domenico Potetti, imp. X.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'autorità consolare del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, se vuole rendere un'attestazione utile in favore dell'interessato (art. 79, comma 2, del d.p.r. n. 115 del 2002), non può limitarsi a confrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti.

In tema di dichiarazione sostitutiva dell'attestazione consolare (art. 94, comma 2, del d.p.r. n. 115 del 2002) occorre limitare il concetto di "impossibilità a produrre" in modo che comprenda casi nei quali non sia ravvisabile la violazione dell'onere di collaborazione da parte dello Stato straniero (in tal senso, tipici sono i casi di calamità naturale, di subìta aggressione militare, e altri casi in cui l'impossibilità di produrre la certificazione non sia addebitabile a "colpa" dello Stato al quale appartiene lo straniero, ma a "forza maggiore").


Il Giudice

Vista la richiesta di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, presentata da …

Preso atto che (v. art. 79, comma 2, del DPR n. 115-02) per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, mentre nel presente caso tale certificazione è stata semplicemente richiesta, ma non prodotta, osserva quanto segue.

a) Si condivide C. Cost. n. 101-12, la quale ha ritenuto che dalla disposizione combinata degli artt. 79, co. 2, e 94, co. 2, si desume (come rilevato anche da C. Cost. n. 369-07) che la mancata produzione della certificazione consolare, ove non sia stata neppure presentata la dichiarazione sostitutiva, costituisce causa di inammissibilità dell'istanza.

b) Ciò posto, a proposito della certificazione dell'autorità consolare la Cassazione ha avuto modo di ricordare che la giurisprudenza costituzionale, con la sent. n. 219-95, in relazione alla previgente disciplina della materia, affermò l'irragionevolezza intrinseca della disciplina dell'onere documentale allora vigente perché il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto.

Come la Cassazione ricorda, la Corte costituzionale ritenne quindi che l'autorità consolare, se vuole rendere un'attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a confrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti.

E la Cassazione ha ritenuto che il principio in questione, sebbene espresso con riguardo alla previgente disciplina, pone un'enunciazione di carattere generale che orienta senz'altro anche l'interpretazione della legislazione vigente (v. Cass., Sez. 4, n. 2828-13).

Peraltro, la Cassazione (sulla stessa linea, ed aggravando ancora di più l'onere dell'autorità consolare) aveva anche affermato che comunque l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli (v. Cass., n. 38718-04).

Orbene, una volta appurato che esiste un onere (da adempiere a pena di inammissibilità dell'istanza) dello Stato di appartenenza dello straniero, affinché quest'ultimo possa gravare sull'Erario italiano, e che oggetto di questo onere è una attestazione esauriente, avente le caratteristiche sopra evidenziate, a maggior ragione deve essere ravvisata quella inammissibilità quando l'inadempimento dell'onere sia ancora più grave, e cioè quando lo Stato straniero nemmeno fornisca una risposta formulata in modo incongruo, ma addirittura non fornisca nessuna risposta.

E' evidente, infatti, che un'interpretazione che rendesse inammissibile la risposta malamente formulata, ma considerasse valida la pura omissione della risposta, sarebbe contraria al principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., perché sanzionerebbe il fatto meno grave e non invece quello più grave.

c) Vero è che artt. 94, comma 2, del DPR n. 115-02, prevede che in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, co. 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Tuttavia, dovendosi scegliere un'interpretazione rispettosa delle suddette esigenze di costituzionalità ravvisate dai giudici della Consulta, occorre limitare il concetto di "impossibilità a produrre" in modo che comprenda casi nei quali non sia ravvisabile la violazione dell'onere di collaborazione da parte dello Stato straniero, di cui alla suddetta giurisprudenza costituzionale.

In tal senso, tipici sono i casi di calamità naturale, di subita aggressione militare, e altri casi in cui l'impossibilità di produrre la certificazione non sia addebitabile a "colpa" (mutuando utilmente un concetto penalistico) dello Stato al quale appartiene lo straniero, ma a "forza maggiore".


PQM

Dichiara inammissibile l'istanza.

MANDA


Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Macerata, li 10 maggio 2017.

Il Giudice

Dott. Domenico Potetti


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