Integrata truffa aggravata da parte dello sposo nei confronti della responsabile del ristorante

di Marina Crisafi - Non pagare il banchetto nuziale è reato. Integrata truffa aggravata da parte dello sposo nei confronti della responsabile del ristorante. Così ha deciso la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 27386/2017 depositata il 31 maggio scorso (sotto allegata).

La vicenda

Il futuro sposo veniva ritenuto colpevole in entrambi i gradi di truffa aggravata in danno della proprietaria di una villa adibita a ristorante e condannato a un anno di reclusione e 300 euro di multe, per non aver pagato il pranzo di nozze organizzato nella location. L'uomo aveva raggirato la donna, facendole credere di essere un imprenditore di successo e il nipote di un famoso mobiliere e lei ingenuamente non aveva neanche trattenuto la caparra per il pranzo.

L'uomo ricorreva per cassazione denunciando di non aver posto in essere alcun artifizio o raggiro per indurre la controparte al contratto, viziando la sua capacità di autodeterminazione. Faceva presente inoltre di avere rappresentato alla stessa, di versare in momentanea difficoltà economica.

La decisione della Cassazione

Per gli Ermellini, però, il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Inoltre, l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta fratture logiche avendo la corte d'appello evidenziato come la donna, "gestrice del ristorante, cui l'imputato si era rivolto per l'approntamento del pranzo e della cena in occasione delle nozze, fosse stata indotta a soprassedere al versamento di una caparra e a erogare le prestazioni richieste dalle spontanee ed infedeli garanzie di solvibilità fornite dal ricorrente, il quale si era presentato come imprenditore affermato nel settore dell'arredamento d'interni e nipote di un noto mobiliere, assicurando che avrebbe saldato il dovuto in unica soluzione dopo la fruizione dei servizi , rimanendo invece inadempiente e rendendosi finanche irreperibile ai creditori". Si tratta pertanto "di condotta lesiva della buona fede contrattuale in quanto accredita in maniera mendace la solvibilità dell'imputato

attraverso l'evocazione di un'attività imprenditoriale florida e di consistenti mezzi economici idonei a far fronte alla richiesta di prestazioni di elevato standard qualitativo e, pertanto, direttamente incidente sulla volontà della p.o. che per l'effetto si è determinata al contratto in assenza delle ordinarie cautele finanziarie, rimanendo esposta all'integrale inadempimento del prevenuto", la cui condotta dunque "depone in termini univoci per la ricorrenza del dolo postulato dalla fattispecie".

Quanto all'aggravante, inoltre, la giurisprudenza costante scrivono dal Palazzaccio, "evidenzia che nel valutare l'applicabilità della circostanza può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del pregiudizio è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità". E nella vicenda, alla luce della natura delle prestazioni rese e delle dinamiche aziendali cui il danno inerisce deve riconoscersi alla somma fraudolentemente lucrata dallo sposo il carattere di significativa rilevanza suscettibile di integrare la circostanza.

Cassazione, sentenza n. 27386/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: