Il responsabile dei lavori ex d.lgs. n. 81/2008 nel condominio

Avv. Michele Orefice - In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (testo unico sulla sicurezza) individua una figura fondamentale nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, il c.d. "responsabile dei lavori", che tutela il committente assumendo obblighi e responsabilità legate alla sicurezza in cantiere.

Il ruolo del responsabile dei lavori

Nello specifico il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, svolgendo diversi obblighi nell'ambito del processo edilizio, sempre nell'interesse del committente. Il ruolo di responsabile dei lavori, tuttavia, a causa dei collegamenti con la figura del committente, rappresenta il punto più discusso del Titolo IV, D.Lgs n. 81/2008 dedicato ai cantieri mobili o temporanei, cioè allestiti da una o più imprese e/o lavoratori autonomi, per eseguire, ad esempio, la manutenzione e la tinteggiatura delle facciate o la riparazione della copertura di un fabbricato condominiale. In condominio

molti amministratori disconoscono questa importante figura del processo edilizio, ignorando le responsabilità civili e penali che vengono attribuite al responsabile dei lavori, soprattutto per ciò che attiene ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Ciò senza considerare le responsabilità che competono al responsabile dei lavori per le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, di pianificazione e durata dei lavori e delle varie fasi di lavoro che si svolgeranno. In proposito si osserva che nelle cause per risarcimento danni a terzi, causati dai lavori effettuati in condominio, i giudici sono spesso chiamati a decidere sulla ripartizione delle responsabilità tra direttore dei lavori, ditta appaltatrice, amministratore e assemblea condominiale.

In tal senso le maggiori contestazioni mosse nei confronti dell'amministratore attengono alla sua eventuale responsabilità a titolo di culpa in eligendo e in vigilando.

Orbene la domanda che ci si pone è: l'amministratore ha le competenze per svolgere l'incarico di responsabile dei lavori e ha l'onere di accertarsi che l'appaltatore adotti le misure di protezione obbligatorie?

La risposta al quesito non viene fornita dal D.Lgs 81/2008, che definisce in modo alquanto nebuloso la figura del responsabile dei lavori, attribuendogli, comunque, competenze prettamente tecniche e professionali, inerenti la sicurezza nel cantiere.

L'amministratore di condominio e la nomina del responsabile dei lavori

Il legislatore, comunque, ha espressamente previsto che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente. Da ciò se ne deduce, secondo alcuni, che in assenza di una delibera

condominiale di nomina del responsabile dei lavori, l'amministratore, in qualità di rappresentante legale e mandatario dei condòmini, diviene automaticamente responsabile dei lavori, con tutti gli obblighi e le responsabilità annesse e connesse. Ma se si guarda attentamente alle competenze del responsabile dei lavori si rileva agevolmente che queste non possono essere insite nell'amministratore di condominio. Il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori da eseguirsi presso il fabbricato condominiale, ha l'obbligo di verificare che tutte le imprese, e/o lavoratori autonomi, possiedano l'idoneità tecnico-professionale relativa ai lavori da eseguire, cioè abbiano capacità organizzative, macchinari, attrezzature e disponibilità di forza lavoro, idonei ai lavori da compiere. Tra i vari compiti, il responsabile dei lavori, oltre a dover inviare agli organi competenti la notifica preliminare dei lavori ed una dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica dell'idoneità professionale dell'impresa, deve controllare che tali requisiti permangano per tutta la durata dell'appalto, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti, vigilando anche sul coordinatore per la sicurezza affinché svolga correttamente il suo incarico. Tutti compiti che normalmente esulano dalle competenze specifiche di un amministratore di condominio, a meno che tali competenze non gli appartengano in virtù di un titolo di studio specifico conseguito, come nel caso di un geometra o ingegnere o architetto che svolga la professione di amministratore. Ecco perché, non è condivisibile l'idea di chi ritiene che in mancanza di un preciso incarico conferito dall'assemblea di condominio ad un responsabile dei lavori, tale funzione sia automaticamente svolta dall'amministratore in prima persona. Si osserva che spesso, nella prassi, gli amministratori sottoscrivono, in qualità di committenti, i documenti tecnici preparati dal direttore dei lavori, come ad esempio la notifica preliminare e la dichiarazione di idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, provvedendo ad inoltrarli personalmente agli organi competenti. Tutto ciò disconoscendo le responsabilità in cui incorrono in virtù di ciò che dichiarano. Per tali ragioni è necessario che nelle attività di cantiere in condominio vengano individuati i vari soggetti incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro in vista dei precisi adempimenti e degli obblighi che ne derivano, con tutte le conseguenti responsabilità, sanzionabili in ambito amministrativo, civile e penale.

Da quanto citato si evince che è buona prassi per l'amministratore farsi coadiuvare da validi tecnici sensibilizzando l'assemblea di condominio a nominare un professionista preposto allo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori.

Avv. Michele Orefice

www.oreficestudio.it


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