Il D.L. 193/2016 introduce la notifica obbligatoria per i soggetti tenuti ad avere una PEC e opzionale per gli altri

di Lucia Izzo - Fisco sempre più tecnologico: a partire dal 1° luglio 2017, gli avvisi e gli altri dell'Agenzia delle Entrate potranno essere notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata. Si tratta di una novità introdotta dal decreto legge 193/2016, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, all'art. 7 quater, commi 6, 7 e 8.

Soggetti interessati

I soggetti che riceveranno avvisi e comunicazioni dal Fisco obbligatoriamente secondo tale modalità, sono quelli dotati per legge di un indirizzo PEC inserito nell'Indice di posta elettronica certificata (Ini-Pec), quali imprese individuali, società e professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.


Per i soggetti non obbligati ad avere una PEC, invece, il servizio sarà opzionale: tali soggetti, ad esempio persone fisiche, fondazioni, condomini, associazioni ed enti non commerciali potranno farne richiesta utilizzando l'apposito modulo.


I soggetti diversi da quelli obbligati ad avere una PEC, potranno anche incaricare un terzo di ricevere le notificazioni, come un professionista, ovvero il coniuge, un parente o affine entro il quarto grado: in tal caso, l'indirizzo dichiarato nella richiesta avrà effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.


Aderendo alle notifiche via PEC, gli interessati saranno certi di poter essere tempestivamente informati, in maniera celere e gratuita, del contenuto delle comunicazioni provenienti dall'Agenzia. La richiesta andrà in tal caso presentata in via telematica dal contribuente abilitato a Fisconline o Entratel, a mezzo di un software che l'Agenzia renderà disponibile gratuitamente.

La notifica dell'atto

Le implicazioni maggiormente rilevanti di tali novità involgono, indubbiamente, la questione sulla notifica dell'atto e il momento in cui questa diventa effettiva.


La notifica, per chi la effettua, si intende perfezionata nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.


Per il destinatario, invece, si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il suo gestore della casella PEC trasmette all'ufficio.


In caso la notificazione dell'atto si scontri con una casella PEC piena, l'ufficio provvederà a un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio; in caso di ulteriore insuccesso, ma anche laddove la casella PEC sia invalida o inattiva, verranno seguite le disposizioni ordinarie in tema di notificazione degli atti.


Per le società l'atto verrà depositato telematicamente nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni.


In tal caso, dunque, l'Ufficio darà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Per le notifiche effettuate entro il 30 giugno 2017 rimarrà in vigore la disciplina tradizionale in materia di notifiche.


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