La Cassazione ribadisce però che l'inclusione non è automatica

di Marina Crisafi - L'interrogatorio di garanzia, previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale, "deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma quinto, c.p.p., impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse". Lo ha precisato la Cassazione (con la sentenza n. 10972/2017, sotto allegata) rigettando il ricorso di un imputato per reati di violenza sessuale su minori.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale del riesame di Salerno respingeva il ricorso proposto dall'imputato ex art. 309 c.p.p. confermando l'ordinanza del Gip che lo condannava agli arresti domiciliari per l'imputazione provvisoria per il reato di violenza sessuale su minori. L'uomo chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per mancata trasmissione al tribunale della trascrizione delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia

, registrate e neanche verbalizzate in forma riassuntiva. Secondo la difesa dell'imputato, "l'interrogatorio di garanzia sarebbe un atto sopravvenuto che deve essere annoverato tra gli elementi favorevoli che devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod.proc.pen., al Tribunale del riesame e la cui mancata trasmissione è sanzionata dal successivo comma 10".

Interrogatorio di garanzia non automaticamente annoverabile tra elementi favorevoli sopravvenuti

Per la S.C. però il ricorso è infondato. Intanto, premettono gli Ermellini, "per elementi sopravvenuti favorevoli devono intendersi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva".

Con riguardo all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., "questo non è 'sic et simpliciter' annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309 c.p.p., comma 5, impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente al Tribunale del riesame".

Tale valenza, spiegano dal Palazzaccio, "può essere riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all'indagato" e va specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame. Cosa non avvenuta nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire la perdita di efficacia della misura senza alcuna indicazione circa il fatto che l'interrogatorio di garanzia contenesse elementi a suo favore. Da qui il rigetto del ricorso.

Vai alla guida L'interrogatorio di garanzia

Cassazione, sentenza n. 10972/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: