Nonostante il contrario orientamento della Cassazione, i tribunali continuano a prescrivere il percorso terapeutico ritenendolo rispondente all'interesse dello stesso genitore

di Lucia Izzo - Un percorso terapeutico per i genitori in modo da preservare l'affido condiviso: è questa la soluzione adottata dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza n. 2083/2017 (giudice Cecilia Pratesi), simile ad altri provvedimenti adottati soprattutto in fase di separazione.


Nonostante il contrario orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui solo la legge può imporre trattamenti sanitari, il Tribunale ha prescritto un percorso di sostegno e psicoterapia individuale a genitori "immaturi" per imparare a gestire la prole.


Il giudice capitolino, ben consapevole dell'arresto giurisprudenziale, ritiene che il percorso prescritto presso lo specialista, lungi dal rappresentare una limitazione personale, sia funzionale all'interesse del genitore medesimo poichè la conflittualità di coppia spesso ricade e nuoce ai figli.


Nel caso di specie il figlio della coppia non riesce ad accettare il fatto che il padre abbia avuto un bambino dalla nuova compagna. Nonostante si possa supporre l'intervento della madre nell'indurre il figlio a schierarsi contro l'altra donna, si ritiene che anche il padre abbia le sue colpe non essendo riuscito a far integrare il minore nella sua seconda famiglia. Da qui l'esigenza avvertita dal Tribunale di ricorrere allo psicoterapeuta per fornire aiuto agli ex coniugi.


Come già avvenuto in altre occasioni, il Tribunale capitolino spiega che la prescrizione dell'ufficio giudiziario è però insuscettibile di coazione non limitando dunque l'autodeterminazione degli interessati e rappresentando più che altro un'indicazione sotto forma di onere, allo scopo di assicurare la maggiore stabilità possibile all'affido condiviso.


Tuttavia è fatto comunque salvo il compito affidato ai servizi sociali di vigilare sull'osservanza, come avvenuto in altre controversie, che il giudice romano giustifica affermando che non sono previste conseguenze sanzionatorie individuali e dunque non è violata la libertà personale. 


In uno dei casi trattati dall'ufficio giudiziario della capitale però, è stato specificato che sussiste il rischio per chi non rispetta le prescrizioni di veder decadere la propria responsabilità genitoriale.

L'orientamento della Cassazione sulla psicoterapia per i genitori

Nonostante dunque il Tribunale di Roma, ultima in ordine di tempo proprio la sentenza n. 2083/2017, abbia ritenuto che la prescrizione terapeutica serva a tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i genitori benché il nucleo familiare si sia disgregato, per la Cassazione ciò andrebbe ad aggirare il divieto di imporre trattamenti sanitari imposto dalla legge.


Nella sentenza n. 13506/2015, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici non possano prescrivere alle coppie lasciatesi in modo burrascoso psicoterapie e percorsi di sostegno alla genitorialità in quanto ciò costituirebbe una violazione anche del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito.


Tale prescrizione, precisano gli Ermellini, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona a effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia configgendo così con l'art. 32 della Costituzione


Una simile disposizione, inoltre, esulerebbe dai poteri del giudice anche se disposta allo scopo di superare una condizione di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei ruoli.

In pratica, conclude la Cassazione, il percorso di maturazione personale dei genitori non può che rimanere affidato al loro diritto di autodeterminazione


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