Integrata la fattispecie di violenza privata e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche se l'azione è compiuta dal proprietario

di Marina Crisafi - L'operaio della vicina è sul tetto e a voi dà fastidio perché ha invaso la vostra proprietà? Allora pensate bene di fargli dispetto togliendogli la scala e impedendogli di scendere? Bene state attenti, lo "scherzetto" infatti può integrare il reato di violenza privata. Lo sa bene un proprietario che, deciso a difendere la propria proprietà "invasa" dallo spazzacamino chiamato dalla vicina, gli ha tolto la scala impedendogli di venire giù per oltre 40 minuti (sino all'arrivo delle forze dell'ordine) beccandosi così una bella condanna penale. Condanna confermata ora dalla Cassazione.

Violenza privata o esercizio arbitrario delle ragioni? La Cassazione spiega la differenza

In Cassazione, la tesi dell'uomo già condannato nel merito per il reato ex art. 610 del codice penale, non riscuote successo.

L'imputato sosteneva che la propria pretesa era ragionevole e verosimile posto che si tratta della sua abitazione e suo era il tetto su cui, non autorizzato, era salito lo spazzacamino.

Con la sentenza n. 23391/2017 (qui sotto allegata), però, gli Ermellini, ritengono il ricorso inammissibile per due ragioni.

La prima, perché la qualificazione del reato non è stata contestata in appello e la Cassazione, a seguito della presentazione di motivi dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo nei limiti in cui esso sia stato ricostruito dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 6578/2013).

La seconda, riguarda la diversità del reato di esercizio arbitrario delle proprie da quello ex art. 610 c.p. Il primo infatti si differenzia dal secondo, "che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale".

Nel reato di ragion fattasi, spiegano dal Palazzaccio, "l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione".

Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, "è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la 'ragion fattasi'".

Per cui, alla luce di quanto affermato, nella vicenda non è dato comprendere, ragionano i giudici, quale fosse la relazione tra il diritto vantato dall'imputato e la condotta dallo stesso tenuta.

In sostanza, se l'uomo voleva difendere la proprietà, avrebbe dovuto impedire allo spazzacamino di salire sul tetto e non già di scendere, facendolo rimanere così dove non aveva diritto di stare.

Da qui l'inammissibilità del ricorso e la relativa condanna alle spese.

Cassazione, sentenza n. 23391/2017

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