L'iscrizione della riserva costituisce un onere per l'appaltatore, pena la decadenza delle proprie domande

Avv. Giovanni Maria di Lieto - Con sentenza pubblicata il 10/02/2017, il Tribunale di Nocera Inferiore Sez. I^ (Giudice Dr. Danise) ha rigettato la domanda proposta contro il Comune di San Marzano sul Sarno dalla impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori per la realizzazione del Parco Urbano cittadino, avente ad oggetto pagamento corrispettivo appalto.

La vicenda

Con atto di citazione notificato in data 16.07.2004, l'impresa aggiudicataria dei lavori conveniva in giudizio il Comune di San Marzano Sul Sarno al fine di accertare i gravi inadempimenti del Comune convenuto e conseguentemente dichiarare nullo o risolto il contratto in danno del Comune con conseguente riconoscimento del mancato utile per i lavori previsti in contratto e non eseguiti o sospesi, ancora chiedeva accertarsi e dichiararsi illegittima la esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'attrice, nonché illegittime le variazioni qualitative e quantitative delle opere (nuovi lavori) disposte dal Comune; quindi, posta l'ammissibilità e la legittimità delle riserve iscritte in contabilità, chiedeva la condanna del Comune convenuto al pagamento della somma di €. 276.113,14.

Si costituiva in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno (difeso dallo scrivente), che eccepiva la inammissibilità delle domande dell'appaltatore quanto alla richiesta di ulteriori compensi, danni derivanti da variazioni qualitative e quantitative delle opere (nuovi lavori) e nullità del contratto, risoluzione del contratto, danni derivanti dalla sospensione dei lavori, danni derivanti dalla esecuzione d'ufficio.

Sulla base del principio secondo cui l'appaltatore, che vuole far valere ulteriori pretese, deve pregiudizialmente presentare domanda da iscriversi, però, nei documenti contabili nel termine, nella forma e nei modi prescritti dalla legge.

Al fine di poter dirimere la controversia in questione, il Giudice disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica.

Si legge nella sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore: "Il punctum dolens della controversia consiste nella valutazione della tempestività e ritualità delle riserve iscritte dall'appaltatore". […]

Il CTU, in conclusione ed in risposta alle osservazioni dei CTP evidenzia che "[…] effettivamente le stesse riserve non sono mai state annotate nel registro di contabilità come prescritto dal Regolamento".

L'iscrizione della riserva, onere per l'appaltatore

"Sulla base di tale conclusione la domanda attorea deve essere rigettata. La S.C. di Cassazione ha precisato che la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande (sent. n. 9802/16)". […]

"Pertanto, tutte le domande attoree di pagamento di maggiori oneri e di risarcimento dei danni non possono trovare soddisfacimento, in quanto non sono state formulate con riserva in modo rituale, non essendo stati riportati i relativi importi nel registro finale di contabilità, come accertato dal CTU".

Avv. Giovanni Maria di Lieto

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