Per la Ctr di Lecce, l'obbligo di motivazione della cartella è esteso all'indicazione chiara e comprensibile delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni

Dott.ssa Floriana Baldino - Dalla Commissione Tributaria Regionale di Lecce, arriva una nuova ed interessante sentenza (la n. 1634/2017, depositata il 3 maggio scorso e qui sotto allegata) che torna su un'annosa questione: quando la cartella si può considerare validamente motivata e di conseguenza quando essa può essere considerata valida ed efficace.

La validità delle iscrizioni a ruolo

Il DM 321/99 regola in maniera dettagliata le iscrizioni a ruolo.

Per una valida iscrizione a ruolo, devono essere contenute delle voci obbligatorie, pena l'inesistenza della stessa iscrizione.

Le voci in questione sono:

a) l'Ente creditore;

b) la specie del ruolo;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di ruolo;

h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse;

l) la data di consegna al concessionario.

La trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell'atto di riscossione, poiché il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'agente della riscossione.

La trasparenza della cartella esattoriale e il tasso di interessi applicato

Se dall'esame della cartella di pagamento "non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest'ultima, qual è il periodo di riferimento, la stessa cartella esattoriale è nulla" dice la sentenza

n. 92/36/12 CTR Piemonte. Riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza l'indicazione delle specifiche modalità di calcolo degli stessi, non è sufficiente per scongiurare pratiche non in linea con la legislazione vigente. Tale orientamento è ormai consolidato anche della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4516/2012, e più recentemente con la sentenza n. 7056/2016, ha affermato che tutte le cartelle di pagamento notificate dopo giugno 2008 prive dell'indicazione della base di calcolo degli interessi, dovranno considerarsi illegittime, a prescindere dalla circostanza che l'accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza.

Cartelle Equitalia: anche le sanzioni vanno motivate

Il difetto di motivazione delle cartelle, non riguarda però solo gli interessi ma bensì anche le sanzioni e la modalità di determinazione di esse. Il contenuto della cartella non consente di operare alcun controllo dell'operato dell'amministrazione finanziaria. Non vi è trasparenza nell'operato dell'ufficio in violazione del legittimo diritto di difesa del contribuente. La legge al riguardo è chiara: "In mancanza di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione delle somme dovute".

La CTR Lecce invece, con la sua sentenza n. 1634, depositata il 03/05/2017, non ha annullato l'intera cartella ma bensì solo la parte relativa agli importi addebitati a titolo di interessi e di sanzioni, per indeterminatezza delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.

Ctr Lecce, sentenza n. 1634/2017
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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