Il cliente può pagare con moneta elettronica senza alcun obbligo di esibizione verso il cassiere o l'esercente

di Lucia Izzo - Molti consumatori, al momento di tirar fuori la propria carta di credito per il pagamento dei propri acquisti, si sono visti in passato richiedere l'esibizione di un documento di identità da parte del cassiere. Tuttavia, a partire dal 2016 si tratta di un adempimento non più necessario sicchè l'esibizione che potrà essere legittimamente rifiutata.


Le Legge di Stabilità 2016, infatti, ha predisposto una serie di misure per incentivare l'uso delle carte di credito e di debito, anziché l'utilizzo di denaro contante, allo scopo di diminuire i rischi di evasione fiscale provocati dalle mancate fatturazioni da parte degli esercizi commerciali.


Da qui, la previsione dell'abbassamento della soglia dell'importo minimo a partire dal quale i clienti potranno pagare con moneta elettronica. Si è passati dai precedenti 30 euro all'importo di 5 euro: a partire da tale soglia, c.d. "micropagamenti", gli esercenti dovranno consentire al cliente il pagamento con moneta elettronica e non potranno obbligare all'esibizione del documento di identità, dovendo pertanto acconsentire alla spesa anche se questi ne fosse sprovvisto.


Pertanto, non sarà necessario esibire la carta d'identità, il passaporto o la patente, oppure rilasciare una fotocopia del documento, prassi rischiosa che si è diffusa a seguito dei pagamenti con moneta elettronica in molti esercizi commerciali.

Carta di credito: nessun obbligo di esibire il documento

In effetti, nessuna norma autorizza gli esercenti commerciali a richiedere l'esibizione del documento di riconoscimento, anzi, il Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza (TULPS) legittima alla richiesta unicamente determinati soggetti, ossia i pubblici ufficiali, quali ad esempio Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili Urbani e addetti a un pubblico servizio (ad esempio i controllori in treno in autobus). La cassiera o il negoziante che obbligano all'esibizione del documento per consentire il pagamento, dunque, commettono un abuso denunciabile.

In effetti, l'esibizione del documento da parte del cliente ha sempre rappresentato, prima della modifica di legge, un adempimento spontaneo, una collaborazione per il pagamento con mezzi elettronici e non l'adempimento di un dovere, in quanto nessuna norma lo imponeva. Ciononostante, il problema nasceva dal rischio che il venditore, senza l'esibizione del documento, avrebbe potuto negare al cliente l'utilizzo della carta, pretendendo altro tipo di pagamento.

Con l'intervento della legge di Stabilità, invece, i commercianti e i professionisti che rifiutino il pagamento con strumenti elettronici saranno sottoposti a specifiche sanzioni che verranno stabilite da un apposito decreto attuativo, salvo la scriminante, prevista dalla legge stessa, in caso di rifiuto derivante da una "oggettiva impossibilità tecnica".


In alcuni casi, eccezionalmente e legalmente i negozianti possono richiedere e conservare copia del documento di identità: oltre ai controllori dei mezzi pubblici e affini, oppure laddove sia la P.A. o il gestore di un pubblico servizio a richiederlo (ad esempio per la sottoscrizione del contratto di luce e gas), tale possibilità è concessa in caso di acquisto di una SIM card, in quanto il documento è necessario per intestare al cliente il contratto di telefonia mobile.

Obbligo di esibizione documento identità: pericolo o tutela?

Tuttavia, per molti clienti l'esibizione del documento munito della propria firma, da sottoporre al controllo dell'esercente, lungi dal rappresentare un "pericolo" o un problema, è stato sempre ritenuto un adempimento volto al tutelare il soggetto stesso dal rischio di utilizzo abusivo o indebito della carta di credito (ad esempio in caso di furto della stessa).

La stessa giurisprudenza, tra cui quella dell'Arbitro Bancario Finanziario, ha in effetti spesso precisato che l'esercente è tenuto a controllare l'identità del cliente che procede al pagamento e la corrispondenza, almeno apparente, tra la firma apposta sulla carta di credito e quella rilasciata sul modulo scaricato dal POS.

Sul punto, dunque, da più parti (comprese le associazioni dei consumatori), si richiedono necessari e opportuni chiarimenti al fine di adottare determinate cautele che riducano il rischio di eventuali frodi.


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