Per il Tribunale di Roma, se mancano i contatori per la lettura dei consumi individuali, la ripartizione delle spese idriche va fatta ex art. 1123, 1° comma, c.c.

di Marina Crisafi - Se mancano i contatori c.d. di sottrazione, per leggere i consumi individuali, il consumo dell'acqua in condominio va ripartito secondo i millesimi. Ossia secondo le regole dettate dall'art. 1123, comma 1, c.c. in proporzione al valore della proprietà di ogni condomino. Così ha sancito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 30 gennaio 2017 (sotto allegata).

La vicenda

La vicenda prende le mosse dall'impugnazione da parte di alcuni condomini di una delibera dell'assemblea con la quale era stato deciso di ripartire le spese idriche in parti uguali.

Il condominio si costituiva chiedendo in via riconvenzionale accertarsi la legittimità della delibera impugnata e il rigetto della domanda attorea.

Condominio, senza contatori la ripartizione delle spese dell'acqua va fatta secondo i millesimi

Per il tribunale, i condomini hanno ragione.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale previsto in materia, sostiene il giudice capitolino, "nel condominio le spese relative al consumo di acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche". Ciò è consentito nei casi in cui in ogni singola unità immobiliare sia installato apposito contatore che consente da un lato di utilizzare la lettura per l'addebito dei costi certi e dall'altro di "razionalizzare i consumi eliminando gli sprechi - e conseguendo - in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica".

In mancanza, sostiene il tribunale, è fatta "salva l'applicazione del criterio di riparto per millesimi delle parti comuni dell'edificio". La disposizione di cui all'art. 1123, comma 2, c.c. stabilisce che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne".

Nella vicenda, il riparto delle spese deliberato in parti uguali, contrasta dunque, sostiene il giudice "con i principi normativi in materia" ed esposti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17557/2014).

Se è vero, infatti, continua la sentenza

, che i condomini possono stabilire criteri di ripartizione della spesa del consumo idrico che meglio si adattano alle circostanze del caso, tuttavia, quando non sono installati i c.d. "contatori di sottrazione, peraltro previsti come obbligatori - la ripartizione - va effettuata ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. in base ai valori millesimali di proprietà; diversamente il più corretto ed oggettivo metodo posto sulla rilevazione dei contatori consentirebbe il riparto della spesa secondo l'uso che ogni unità singola fa del servizio". Per cui domanda accolta e delibera assembleare dichiarata nulla.

Tribunale Roma, sentenza 30.1.2017

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