Egli gode di un privilegio di carattere meramente processuale che consente al creditore procedente l'assegnazione della somma ricavata dalla liquidazione

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza del 26 marzo 2017 qui sotto allegata, il Tribunale di Verona si è confrontato con la questione dei crediti fondati su un contratto di finanziamento fondiario, fornendo un'interpretazione chiara e interessante della loro natura, specie per quanto rileva nell'ambito delle procedure fallimentari.

Creditore fondiario: trattamento agevolato

In particolare, il giudice ha innanzitutto preso in considerazione il caso di un creditore che ha ottenuto un titolo giudiziale fondato su un contratto di finanziamento "fondiario", che di per sé non costituisce titolo esecutivo, affermando che egli gode comunque del trattamento agevolato previsto dalla legislazione speciale.

Tale conclusione, infatti, può ricavarsi dal testo dell'articolo 41 del decreto legislativo numero 385/1993 che non opera alcuna distinzione nel parlare genericamente di "azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari".

Credito fondiario: privilegio processuale

Il creditore fondiario, poi, beneficia del diritto di ottenere la parte di prezzo che corrisponde al credito dell'istituto e a conseguire nella fase di distributiva l'assegnazione di quanto sia stato ricavato dalla vendita forzata, sempre entro i limiti della propria pretesa.

A tal proposito, il Tribunale ha anche precisato che l'attribuzione ha natura di privilegio meramente processuale, con la conseguenza che essa diviene definitiva solo se il credito dell'istituto fondiario è stato ammesso per un importo corrispondente al passivo del fallimento.

La vicenda

Nel caso di specie, la pronuncia è stata determinata dalle osservazioni presentate dalla curatela di un fallimento al progetto di riparto, con le quali veniva contestata la natura fondiaria del credito fatto valere dal creditore procedente.

Alla luce di tutto quanto sopra, per il Tribunale nel caso di specie non è però possibile attribuire al fallimento delle somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore procedente, seppur solo in via provvisoria e in applicazione della normativa speciale.

Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Tribunale di Verona testo sentenza del 26 marzo 2017
Valeria Zeppilli

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