Il ddl concorrenza multa le compagnie telefoniche che non tutelano i consumatori

di Lucia Izzo - "Scocciatori" addio, arriva un deciso freno alle telefonate moleste delle compagnie telefoniche dei call center che subissano i clienti a ogni ora del giorno. È il Governo a intervenire con un maxiemendamento al ddl Concorrenza (qui sotto allegato), approvato ieri con la fiducia dal Senato, che prevede nuovi obblighi a favore dei consumatori (leggi:"Ddl concorrenza: sconti rc auto, bollette e avvocati, tutte le novità approvate").

Tra le tante novità, che coinvolgono settori come assicurazioni e RCA, energia, banche e poste, turismo, trasporti e professionisti, emerge in particolare la nuova disciplina a tutela dei consumatori rispetto alle telefonate spesso oppressive operate quotidianamente dai call center.

Telemarketing, contatto con l'utente solo dopo esplicito consenso

Il ddl aggiorna l'art. 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) imponendo agli operatori e soggetti terzi che, tramite chiamate vocali effettuate con addetti, stabiliscono un contatto, anche non sollecitato, con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione determinati dati.

In primis, si tratta di quegli elementi che consentono di identificare univocamente il soggetto per conto del quale avviene il contatto e, in secondo luogo, andrà indicato lo scopo commerciale o promozionale. Il contatto sarà consentito e potrà essere proseguito soltanto se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione.



Procedure semplificate per cambiare operatore

Dovrà essere adottato, si legge nel ddl, entro sei mesi dalla data in vigore della legge, un apposito decreto del Ministero dell'Interno, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, teso a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per sostituire le SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore.

A tale scopo, dovranno essere previste misure che consentono di identificare il cliente in modo da consentirgli di effettuare per via telematica la richiesta di migrazione e integrazione di SIM card e tutte le operazioni a essa connesse.

L'allarme del Garante della privacy sui rischi del telemarketing selvaggio

Tuttavia, le nuove disposizioni hanno scatenato la reazione del Garante della Privacy che ha lanciato l'allarme sul rischio di telemarketing selvaggio.

Le norme del ddl concorrenza prevedono, infatti, che le chiamate commerciali possano essere effettuate soltanto a condizione che l'operatore "si presenti", indicando all'abbonato per conto di chi sta chiamando e la ragione. Ma, prevedono, altresì che la telefonata possa andare avanti soltanto se l'utente acconsente. A detta del Garante, in tal modo, si "elimina il requisito del consenso preventivo", rischiando di vanificare la presenza del registro delle opposizioni.

Al contrario, invece, per il Mise, l'intento è quello di tutelare i consumatore, perché si consente anche a chi non è iscritto al registro di opporsi alle chiamate indesiderate.

Credito telefonico per acquistare biglietti per mostre, partite e concerti

Ancora, il ddl prevede che il credito delle proprie SIM card potrà essere utilizzato per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento entro il limite di 50 euro.

Si tratta di una previsione finalizzata a promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici.

Tuttavia, per evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento dovrà essere messo in condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residuerebbe a seguito dell'operazione medesima

Contratti con operatori di telefonia e reti televisive

Il ddl prende in considerazione anche alcune vicende connesse ai contratti con operatori di telefonia e reti televisive.

Le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore, ad esempio, dovranno essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

Tali spese dovranno comunque essere rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase de sottoscrizione del contratto e comunicate anche all'autorità garante delle comunicazioni esplicitando ciascuna voce e la relativa giustificazione economica.

Inoltre, le modalità per recedere da un contratto stipulato da operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, oppure il cambio di gestore, dovranno essere semplici e di immediata attivazione e seguire le stesse forme utilizzabili al momento dell'attivazione o adesione al contratto. Comunque, dovrà essere in ogni caso consentito a consumatori e utenti di comunicare il recesso o cambio di gestore telematicamente.

Sarà altresì necessario acquisire preventivamente l'espresso consenso del cliente per quanto riguarda l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. In ogni caso sarà vietato agli operatori di telefonia e comunicazioni prevedere per il consumatore o utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore o di terzi senza previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tali servizi.

DDL Concorrenza maxiemendamento

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