Per la Cassazione è necessario l'intervento del giudice per modificare quanto stabilito dal decreto di omologazione

di Lucia Izzo - È priva di valore la scrittura privata con cui i coniugi modificano il regime di visita ai figli stabilito dal decreto di omologazione della separazione. All'uopo, infatti, è necessario l'intervento del giudice e il coniuge che viola le statuizioni ne risponde in sede penale.

La vicenda

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 20801/2017 (qui sotto allegata), rigettando l'impugnazione di una donna tesa all'annullamento della sentenza di merito.

La ricorrente, infatti, era stata condannata ex artt. 81 e 388, comma 2, c.p. per aver eluso in più occasioni quanto stabilito dal provvedimento di omologazione della separazione in merito al diritto di visita dei due figli minori da parte del coniuge, non consentendo al padre di vedere i figli.

La donna si difende affermando di aver ritenuto efficace una scrittura privata tra lei e il padre dei bambini che aveva modificato le condizioni stabilite dal decreto di omologazione.

Niente accordo tra ex sulle visite ai figli

Tuttavia, la Cassazione evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, la possibilità dei coniugi di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione o nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. è vincolata all'intervento del giudice sull'accordo modificativo.

Si tratta di un intervento necessario posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto debole e dei figli. Un accordo modificativo come quello in esame, continua la sentenza, che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non affidatario, può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti.

Nel caso di specie, neppure l'accordo modificativo può comunque aver influito nella individuazione della condotta elusiva, posto che gli episodi oggetto di contestazione si riferivano pur sempre a situazioni previste da entrambi gli accordi.

Il reato ex art. 388, comma 2, c.p., rammentano i giudici, presuppone un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, con la precisazione che l'elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o ne aggiri le finalità, il cui contenuto e i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell'interesse del minore che vi è sotteso e ne costituisce la ragion d'essere.

Cass., Vi sez. pen., sent. 20801/2017

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