Per la Cassazione la fattispecie integrata è quella di getto pericoloso di cose

di Valeria Zeppilli - Prendere di mira i cassonetti della spazzatura è un comportamento idoneo a giustificare una condanna penale: quella per getto pericoloso di cose.

Il getto pericoloso di cose

Tale fattispecie delittuosa, in particolare, è disciplinata dall'articolo 674 del codice penale ed è integrata da chi getta o versa cose idonee a offendere o imbrattare o molestare persone in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso o, nei casi non consentiti dalla legge, da chi provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare i predetti effetti.

La sanzione è quella dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a duecentosei euro.

La sentenza numero 19968/2017 della Cassazione

L'aver preso di mira dei cassonetti della spazzatura è costato quindi una condanna al pagamento di un'ammenda di duecento euro a testa a due manifestanti che, nel corso di un corteo di disoccupati svoltosi a Napoli, hanno ribaltato i contenitori dell'immondizia rovesciando il loro contenuto per strada.

La prova che li ha incastrati è stata una ripresa video, dalla quale è emerso in maniera inequivocabile che i due "spingevano e spostavano materialmente e quindi rovesciavano i cassonetti".

La vicenda, giunta sino in Cassazione, è stata quindi decisa in via definitiva con la sentenza numero 19968/2017: l'ampiezza degli "effetti della condotta (i cumuli di rifiuti riversati a terra), amplificati dal convergere di più azioni finalizzate allo stesso scopo e dal luogo della sua consumazione (la via pubblica in piena città)" non può che portare alla conclusione che essa sia "concretamente idonea a imbrattare i passanti, recare disagio, fastidio o disturbo dei passanti ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano delle persone residenti".

Corte di cassazione testo sentenza numero 19968/2017
Valeria Zeppilli

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