I reati di mutilazione degli organi genitali femminili e di lesioni agli organi genitali femminili sono previsti dall'art. 583-bis c.p. e puniti con la reclusione, rispettivamente, da 4 a 12 anni e da 3 a 7 anni

Mutilazione degli organi genitali femminili

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L'art. 583 bis c.p., introdotto dalla legge n. 7/2006, prevede due diverse fattispecie incriminatrici: la mutilazione degli organi genitali femminili e le lesioni agli organi genitali femminili.

Ai sensi del 1° comma, è previsto che "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni." La norma precisa che "si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo".

Tale delitto ricomprende tutte le mutilazioni tipiche richiamate dalla norma stessa, che rievoca la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne ha distinte 4 tipi (1):

  • l'escissione del prepuzio, con o senza escissione parziale o totale del clitoride;
  • l'escissione del prepuzio e del clitoride con escissione parziale o totale delle piccole labbra;
  • l'escissione parziale o totale dei genitali esterni, nonché della superficie interna delle grandi labbra, con cucitura e restringimento dell'introito vaginale, ossia l' infibulazione;
  • le varie mutilazioni genitali femminili (d'ora in poi "m.g.f.") non rientranti nei precedenti tipi e consistenti, ad esempio nella puntura, trafittura o incisione del clitoride o delle labbra, nella cauterizzazione per ustione, nella raschiatura, nel taglio, nell'introduzione di sostanze corrosive, ecc.
Trattasi dunque di pratiche cruente e crudeli sia nei confronti della donna in quanto persona e sia nei confronti della sua sfera intima e della sua libertà sessuale, con conseguenze dannose enormi, sia a breve che a lungo termine (2).

Lesioni agli organi genitali femminili

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Al 2° comma, invece, il legislatore stabilisce che "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni": La norma introduce quindi una diversa fattispecie, punita meno gravemente, in modo da non avere lacune di tutela nei confronti di tutte quelle pratiche che, pur non comportando una vera e proprio mutilazione, comportano comunque una lesione agli organi genitali femminili. Trattasi quindi di un reato con funzione sussidiaria rispetto al primo, diretto a punire, tra le tante ipotesi, anche tutte le varie attività lesive minori, come quelle cd. rituali o cerimoniali. Va qui inoltre precisato che tra le innovazioni apportate dalla nuova legge vi è, di fatto, l'eliminazione dell'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto.

Soggetto attivo e passivo del reato

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In entrambi i reati, soggetto attivo è chiunque, e dunque trattasi di reato comune; soggetto passivo, come ovviamente desumibile, è la donna, indipendentemente dalla sua età. In entrambi i casi si tratta di reato a forma libera e, dunque, è configurabile anche la responsabilità per omissione nei confronti del soggetto gravato dal relativo obbligo di garanzia. Si pensi, ad esempio, alla madre di una bambina rimasta inerte di fronte all'iniziativa del marito di sottoporre a mutilazioni la figlia (3).

Elemento oggettivo

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La condotta nei casi di cui al 1° comma consiste in una delle mutilazioni previste dalla norma, mentre nei casi di cui al 2° comma si tratta di attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle indicate dalla prima fattispecie. In entrambi i reati, presupposto negativo della condotta è l'assenza di esigenze terapeutiche, che, qualora presenti, escludono la tipicità del fatto. Si pensi, ad esempio, ad un intervento chirurgico di asportazione di una cisti o di una massa tumorale svolto presso una struttura sanitaria e secondo le regole dell'arte medica.

L'evento consiste, come sopracitato, nella mutilazione nei casi di cui al 1° co.; consisterà invece nella lesione provocante una malattia nel corpo o nella mente e dunque senza l'effetto mutilante permanente nei casi di cui al 2° co.

Elemento soggettivo

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è reato punito a dolo generico in tutti i casi di cui al 1° comma. Il dolo è qui consistente nella coscienza e volontà di cagionare una mutilazione genitale femminile e nella consapevolezza dell'assenza di esigenze terapeutiche; sarà punito invece a dolo specifico la fattispecie di cui al 2° comma, essendo richiesto il fine di menomare le funzioni sessuali.

Circostanze attenuanti

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Ai sensi del comma 2° e relativamente alla sola fattispecie in esso prevista, ossia alla fattispecie di lesioni, è prevista la riduzione della pena fino a 2/3 per le lesioni di lieve entità, da considerarsi lievi non sulla base delle modalità oggettive o soggettive del fatto, ma riguardo alla lesione in sé considerata alla luce dei parametri dell'art. 582 c.p. Potrà pertanto considerarsi tale una ferita superficiale che giunga a guarigione entro un lasso di tempo inferiore a quaranta giorni, e senza la presenza degli eventi aggravatori di cui all'art. 583 c.p.

Circostanze aggravanti

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Ai sensi del comma 3° sono previste due differenti aggravanti, applicabili ad entrambe le fattispecie sia di mutilazione che di lesione, e comportanti rispettivamente l'aumento di pena di 1/3 quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Sono poi previste le aggravanti dell'art. 577 c.p. con aumento di 1/3 e le ipotesi di cui all'art. 576 c.p. con l'aumento di 1/3 ad 1/2, a cui si rimanda.

Pene accessorie

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Ai sensi del comma 4°, come modificato dalla L. 172/2012 e dal D.Lgs. 154/2013, è previsto che la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l' interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Ai sensi dell'art. 583 ter c.p. è invece stabilito che la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'art. 583 bis c.p. comporta l' interdizione dalla professione dai 3 ai 10 anni, e della sentenza di condanna è data comunicazione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Infine, nel D.lgs. 231/2001 sulla cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel quale l'art. 8 della L. 7/2006 vi ha inserito l'art. 25 quater1, è previsto che in relazione alla commissione dei predetti delitti si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del decreto e per un tempo non inferiore ad un anno.

Trattasi in pratica delle seguenti sanzioni: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, la norma dispone che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti predetti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, contemplata dal comma 3 dell'art. 16 del decreto.

Procedibilità

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L'autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale nei casi di cui al 1° comma, mentre il Tribunale Monocratico per i casi di cui al 2° comma.

La procedibilità è d'ufficio sia nei casi di cui al 1° co. che nei casi di cui al 2° co. Il 5° comma prevede poi che le disposizioni dell'art. 583 bis si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia; in tali casi il colpevole sarà punito a richiesta del Ministro della Giustizia.


(1) Si rimanda per approfondimenti a F. MANTOVANI, Diritto Penale, parte speciale I, dei delitti contro la persona, CEDAM, 2016, pag. 163 ss, nonché in questo quotidiano giuridico a Cos'è la mutilazione genitale femminile

(2) Sulle conseguenze e sui danni di tali pratiche si rimanda, per ovvie ragioni di sinteticità, alla lettura dei numerosi documenti medico-scientifici in merito. In particolare, si consiglia la lettura di C. BARBIERI e A. LUZZAGO, "Il fenomeno delle m.g.f. fra cultura, sessualità e distruttività", Rassegna Italiana Criminologia n. 1/2011, pag. 22

(3) Esempio citato in F. MANTOVANI, op. cit.


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