Il silenzio del condominio ostacola il creditore nella tutela delle proprie ragioni

di Lucia Izzo - L'amministratore deve comunicare i dati dei condòmini morosi ai creditori insoddisfatti altrimenti, se non ottempera, rischia di pagare una "penale" per ogni mese di ritardo. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (Giudice relatore Bertuzzi) con un'ordinanza del 1° febbraio 2017 (qui sotto allegata).


Il Tribunale capitolino ha combinato l'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile con l'istituto introdotto dall'art. 614-bis c.p.c. a partire dalla novella del 2009. Secondo tale norma, il giudice, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.


La norma, introdotta dalla legge 69/2009, prevede uno strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili. Nel caso in esame, la norma ha trovato applicazione nel caso di inadempimento dell'amministratore di condominio che omette di comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi.


Nel caso di specie, il condominio era stato condannato al pagamento di una somma, ma non aveva mai provveduto a versare quanto dovuto e non aveva altresì dato riscontro alla richiesta del creditore di consegnare l'elenco dei condomini morosi e delle quote dovute da ciascuno di essi ha chiesto.


Da qui il ricorso all'autorità giudiziaria affinché, ex art. 614-bis c.p.c., condannasse il condominio alla comunicazione delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito e la quota di debito dagli stessi singolarmente dovuta in base alle tabelle millesimali.

Il silenzio dell'amministratore ostacola il creditore

Il giudice, nel ritenere la fondatezza del ricorso, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il condominio, e per esso il suo amministratore, ha l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso.


Nella specie, il condominio convenuto non ha provato di avervi provveduto né che di tali dati la società creditrice fosse comunque a conoscenza, tenuto conto che la corrispondenza prodotta ai riguardo dalla parte resistente è apparsa palesemente inidonea a indicare la quota di debito a carico dei singoli condomini.


Il silenzio dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito legittimo. Circostanza che rende meritevole di accoglimento anche la richiesta della società ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna.


Somma che, come previsto dalla legge, ossia tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, nella natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del provvedimento


Tribunale di Roma, ord. 1 febbraio 2017

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