Per la Cassazione anche nelle materie di vigilanza AGCOM il procedimento monitorio non è sottoposto a tale condizione di procedibilità

di Valeria Zeppilli - Anche nelle materie assoggettate alla vigilanza dell'AGCOM (come la telefonia mobile) si può prescindere dal tentativo di conciliazione in caso di procedimento monitorio.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza numero 25611/2016 (qui sotto allegata) riformando la decisione presa da entrambi i giudici del merito.

Decreto ingiuntivo prima della conciliazione obbligatoria

Per la Corte, infatti, la tendenziale onnicomprensività della disciplina della conciliazione obbligatoria nelle predette materie (in forza della quale il tentativo di composizione bonaria delle controversie deve ritenersi esteso a qualsiasi azione giurisdizionale che attiene alle stesse) va pur sempre letta tenendo conto dello scopo perseguito dalle norme che la prevedono. Va, insomma, considerato che la conciliazione comporta un inevitabile (seppur breve) effetto dilatorio della tutela giurisdizionale, che è di certo incompatibile con le esigenze di tutela anticipata che giustificano le misure cautelari e si ravvisano nella necessità di evitare un pregiudizio grave e irreparabile al diritto fatto valere e che può divenire incompatibile anche con altri procedimenti sommari aventi lo scopo di evitare lo svolgimento del giudizio di merito.

Con riferimento a questi ultimi, in particolare, occorre considerare se gli obiettivi che hanno orientato l'introduzione dell'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione non siano già assicurati dalle modalità di svolgimento dei procedimenti sommari o se un simile obbligo sia incompatibile con tali procedimenti. In entrambi tali casi, per la Corte, non deve ritenersi operante la condizione di procedibilità rappresentata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Soffermandosi specificamente sul procedimento monitorio, la Cassazione, con una lunga e articolata motivazione, ha quindi ritenuto che la sua peculiarità consente di collegare la procedibilità all'azione mediante la quale viene formalmente introdotto il giudizio di merito (e quindi all'atto di opposizione) e non all'introduzione della lite con la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio.

Tale soluzione, per i giudici, è funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il tentativo di risoluzione bonaria delle controversie e risponde anche alla struttura particolare del procedimento monitorio che prescinde, nella fase sommaria, dall'instaurazione di un contraddittorio e sarebbe privata della sua utilità dall'applicazione della procedura conciliativa, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione.

Così va accolto il ricorso presentato da una società di telefonia mobile rispetto alle sentenze che avevano dichiarato improcedibile il ricorso monitorio nei confronti di un utente moroso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La Corte d'appello, ora, dovrà quindi verificare la procedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, adottando i conseguenti provvedimenti.


Corte di cassazione testo sentenza numero 25611/2016
Valeria Zeppilli

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