Per la Cassazione dalla lettura complessiva del regolamento europeo deve desumersi l'operatività dell'art. 650 c.p.c.

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 7075/2017 (qui sotto allegata) le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono occupate di una tematica innovativa: quella riguardante l'applicabilità del termine breve previsto dall'ultimo comma dell'articolo 650 del codice di procedura civile anche al riesame del decreto ingiuntivo europeo. A tal proposito, in particolare, la Cassazione ha affermato che la norma nazionale deve essere applicata anche in caso di ingiunzione di pagamento europea.

Del resto il regolamento numero 1869 del 2006, all'articolo 20 comma 1, ammette il riesame solo in casi eccezionali e purché la parte agisca tempestivamente, ma non fissa un termine preciso per provvedervi (al contrario di quanto fatto dall'articolo 16 per l'opposizione ordinaria all'ingiunzione, possibile al massimo entro 30 giorni). Dinanzi a tale scenario normativo, quindi, non può che farsi riferimento ad altre due disposizioni del medesimo regolamento, ovverosia all'articolo 26, che rinvia al diritto nazionale per tutte le questioni non trattate specificamente dal regolamento, e all'articolo 29, che affida la regolazione del procedimento di riesame agli Stati membri. Con la conseguenza che i termini per la proposizione del riesame avverso un'ingiunzione di pagamento europea vanno identificati in quelli sanciti dall'articolo 650 c.p.c.

A tal proposito si rende necessaria una precisazione, fatta dalla medesima Corte con il principio di diritto espressamente enunciato nella sentenza

in commento: "in tema di ingiunzione di pagamento Europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall'art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l'esecuzione, ed in quello di cui al terzo comma di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l'esecuzione sia iniziata".

Corte di cassazione testo sentenza numero 7075/2017
Valeria Zeppilli

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