Fissato al 10 aprile il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di negoziazione assistita e arbitrati. In allegato il decreto

di Marina Crisafi - Scade oggi il termine per presentare domanda per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita e negli arbitrati. Il decreto del ministero del 30 marzo scorso (qui sotto allegato) ha fissato infatti, per il 2017, il termine del 10 aprile per ottenere il c.d. bonus avvocati, fino ad un tetto massimo di 250 euro. A partire dal 2018, invece, il decreto dispone che le istanze per ottenere il beneficio vadano trasmesse tra il 10 gennaio e il 10 febbraio di ogni anno.

Il bonus "negoziazione assistita"

Il bonus negoziazione assistita o bonus avvocati, avviato in via sperimentale e reso strutturale, dalla legge di stabilità 2016, spetta alla parte che ha corrisposto, specifica il dm del 30 marzo 2017, "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta", il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, ovvero agli arbitri, sempre che il procedimento sia stato concluso con lodo.

Come si presenta la domanda

La domanda, unitamente ai necessari documenti allegati (copia dell'accordo di negoziazione ovvero del lodo arbitrale; copia della fattura rilasciata dal professionista; copia della quietanza, del bonifico o di altro documento attestante la corresponsione del compenso; ecc.), va presentata esclusivamente in via telematica compilando il form sul sito del ministero della giustizia nella sezione dedicata agli "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n. 132 del 2014".

Se sono state definite più negoziazioni assistite (o arbitrati conclusi con lodo) vanno presentate diverse richieste, corrispondenti al numero di procedure effettuate.

I termini

La richiesta del credito d'imposta per quest'anno va effettuata, dispone il decreto, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in GU dello stesso (ossia l'1 aprile) e il 10 aprile.

A decorrere dall'anno 2018, invece, l'arco temporale per la presentazione delle istanze è fissato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il ministero della Giustizia comunicherà al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

L'importo del bonus negoziazione assistita

Il credito d'imposta riconosciuto nell'ipotesi di negoziazione avvenuta con successo, o di arbitrato concluso con lodo, sarà commisurato al compenso corrisposto al professionista e in ogni caso non potrà superare il tetto di 250 euro.

Il credito sarà determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate nel limite di spesa fissato, a decorrere dal 2016, a 5 milioni di euro annui.

Utilizzo del credito d'imposta

Il dm del 30 marzo precisa che il credito d'imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato il pagamento del compenso (all'avvocato o all'arbitro) e sarà utilizzabile in compensazione (dalla data di ricevimento della comunicazione dell'importo spettante da parte del ministero). Il modello F24, a tal fine, andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a pena di rifiuto dell'operazione di versamento).

Per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o lavoro autonomo, il credito potrà essere usato in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Leggi anche: "Bonus avvocati 2017: entro il 10 aprile le richieste"

Dm giustizia 30 marzo 2017

Foto: 123rf.com
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