Per la Cassazione anche il "silenzio malizioso" può integrare raggiro

di Lucia Izzo - Può essere annullata la conciliazione in sede sindacale se con dolo il datore di lavoro induce in inganno il dipendente, dichiarando che la sua posizione lavorativa è in esubero, salvo poi affidarla a un neoassunto.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 8260/2017, ritenendo fondate le doglianze di un lavoro che, a seguito di procedura di licenziamento collettivo, aveva sottoscritto in sede sindacale un verbale di conciliazione. Una pronuncia, che mette a rischio le prassi di gestione die licenziamenti collettivi, spesso concluse con accordi sindacali che prevedono somme ai licenziati che promettono di non impugnare il licenziamento.


Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto accertarsi l'annullabilità del verbale, affermando di essere stato indotto con dolo a firmarlo da parte della società, scoprendo solo in seguito che l'assunto circa la sua posizione professionale, rientrante tra quelle eccedenti, fosse falso.


Infatti, la società aveva inserito la posizione dell'uomo tra quelle in esubero, questi aveva accettato di sottoscrivere un verbale di conciliazione, era stato licenziato e aveva scoperto tempo dopo che l'azienda aveva assunto un altro dipendente per ricoprire la sua stessa posizione.


Per i giudici di merito, tuttavia, la domanda non merita accoglimento, mancando prove che dimostrino i raggiri della società nell'indurre il lavoratore alla firma dell'accordo; ancora, doveva escludersi l'errore incolpevole del dipendente, rilevata la genericità evidente della lettera di apertura della mobilità e così pure del tenore degli accordi sindacali, nella volontà di non opposizione alla mobilità medesima.


La domanda del dipendente trova invece accoglimento in Cassazione quanto alla denuncia di dolo, quale errore di diritto conseguente all'omessa valutazione dalla Corte territoriale dell'idoneità della condotta della società datrice a trarre in inganno il lavoratore.


Quest'ultima, nel documento in allegato in allegato alla lettera di apertura della procedura di mobilità, aveva a suo tempo espressamente incluso la posizione del ricorrente tra quelle eccedentarie, salva poco tempo dopo assumere un altro lavoratore per la medesima posizione. La corte territoriale, precisano gli Ermellini, non ha considerato come anche una condotta di "silenzio malizioso" sia idonea ad integrare raggiro.


Infatti, un tale silenzio, serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, costituisce, per l'ordinamento penale, elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo.


Nel contratto di lavoro, precisa il Collegio, "il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.".


Occorre poi, conclude la sentenza, tenere presente in linea generale come, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parteonde stabilirne l'idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l'affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.


Pertanto, per i giudici il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata: il giudice del rinvio dovrà provvedere alla regolazione delle spese e utilizzare i principi di diritto enunciati per accertare l'idoneità della condotta della società datrice a integrare un dolo omissivo in danno del proprio dipendente, così da comportare l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale, nell'ambito della procedura di mobilità ai sensi della legge 223/1991 e le pronunce eventualmente conseguenti.

Cass., sezione lavoro, sent. n. 8260/2017

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