Il Tribunale di Benevento ricorda che l'unica conseguenza che comporta la deroga è quella della volontaria assunzione di un maggior rischio da parte del garante

di Valeria Zeppilli - In materia di fideiussione (sulla quale, in generale, vai alla guida "Fideiussione"), l'articolo 1957 del codice civile sancisce che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" e che, pur se con determinati limiti, tale disposizione si applica anche "al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale".

A tal proposito merita di essere segnalata una recente sentenza del Tribunale di Benevento, la numero 190 del 6 febbraio 2017 (qui sotto allegata), che ha nei fatti affermato che la predetta norma può essere validamente derogata dalle parti, in quanto la stessa non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico.

Per i giudici, più nel dettaglio, l'unica conseguenza che comporta la deroga alla disposizione di cui all'articolo 1957 c.c., è quella della volontaria assunzione da parte del garante del maggior rischio che è insito nella persistenza "longis temporibus" della propria corresponsabilità patrimoniale.

Nella medesima occasione e con riferimento alla distinzione tra fideiussione

e garanzia a prima richiesta, il Tribunale ha anche avuto modo di ribadire, allineandosi a un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che l'inserimento della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" è in tal senso determinante, in quanto tale clausola, di per sé, è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e vale pertanto a qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia.

Ma non solo: anche la clausola contrattuale in forza del quale il fideiussore è tenuto a pagare pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito è spia della deroga al regime della fideiussione codicistica, che è improntata al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante, consacrata dall'articolo 1939 c.c. in virtù del quale una fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.

Tribunale di Benevento testo sentenza numero 190/2017
Valeria Zeppilli

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