Fuori dal redditometro tali beni ormai di possesso generalizzato e non costituenti indice di ricchezza

di Redazione - Prima casa e auto non fanno reddito. Si tratta di beni di possesso generalizzato che non costituiscono indice di ricchezza. È questo quanto si ricava da una recente sentenza della Ctr della Toscana (la n. 499/2017) che ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

La vicenda aveva origine dalla notifica di due avvisi di accertamento da redditometro relativi agli anni 2007/2008, emessi in base al possesso da parte del contribuente del 25% di un immobile, ereditato dal padre e del 50% di un altro acquistato dalla madre (già espunto dall'accertamento in seguito ad autotutela dell'amministrazione), nonché di un vecchio veicolo (immatricolato nel 2003) e di una moto di esiguo valore.

Per la Ctr, va confermata la pronuncia della Ctp impugnata, immune da vizi logici e giuridici, giacché dalla base di calcolo del reddito va tolta l'abitazione principale (peraltro limitata al 25%) "che non costituisce un bene voluttuario", mentre, con riferimento ai beni rimasti, ossia la macchina e la moto, sul punto i giudici fanno riferimento alla circolare ministeriale 14.8.1981 n. 27/7/2648 a mente della quale "il possesso di autoveicoli è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggior reddito".

Riferendosi a parametri oggettivi, ossia a dati ACI relativi ai predetti mezzi "dei quali uno talmente vetusto da non comparire nemmeno più nelle relative tabelle ma comparato ad altro mezzo di stessa potenza", la Ctp ha rideterminato il costo di mantenimento degli stessi, "pervenendo alla conclusione corretta nelle premesse che il maggior reddito sinteticamente accertato dall'amministrazione finanziaria per oltre 21.000 euro era errato e non rispondente ai dati oggettivamente verificabili", corrispondendo invece a poco più di 5mila euro, tanto da imporre e giustificare l'illegittimità dell'accertamento operato dal fisco e l'annullamento degli atti impugnati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dm del 1992, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ricordano i giudici, "la disponibilità di beni e servizi descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, secondo le modalità indicate nel presente decreto", ovvero in base alla mera disponibilità del bene (o servizio) indice di capacità contributiva. Inoltre, ad ogni bene o servizio elencati nella tabelle allegata al dm corrisponde un valore che va moltiplicato per il rispettivo coefficiente. Il valore che si ottiene non indica la spesa sostenuta per possedere quello specifico bene o servizio, bensì il reddito complessivo espresso induttivamente dalla disponibilità dello stesso.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: