L'interruzione volontaria di gravidanza, regolamentata nel nostro paese dalla legge 194/1978, è l'esito della scelta della donna di sottoporsi a un intervento che ponga fine alla gestazione

La legge 194/1978

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In Italia, la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza è contenuta nella legge 194/1978, il cui articolo 1, nel tracciare gli obiettivi fissati dal legislatore, dopo aver specificato che "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio", precisa che "L'interruzione volontaria della gravidanza ... non è mezzo per il controllo delle nascite" e che quindi "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite".

Chiariti in tal modo gli intenti del legislatore, la legge 194 stabilisce i limiti dell'interruzione volontaria della gravidanza e il procedimento attraverso il quale la stessa può essere esperita.

Interruzione volontaria gravidanza: il limite dei 90 giorni

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Venendo alle ipotesi che consentono l'interruzione volontaria della gravidanza in Italia, occorre distinguere tra il caso in cui la stessa venga chiesta entro i primi novanta giorni di gestazione e il caso in cui la stessa venga chiesta successivamente.

Nel dettaglio:

- se si è entro il limite dei 90 giorni, la donna deve rivolgersi a un consultorio pubblico o a una struttura sociosanitaria abilitata o a un medico di sua fiducia e prospettare le circostanze per le quali "la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito";

- dopo i primi novanta giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza è invece possibile solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (in questo secondo caso, a meno che non sussista la possibilità di vita autonoma del feto).

Interruzione volontaria gravidanza: procedura

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L'interruzione volontaria della gravidanza avviene presso una delle sedi autorizzate.

Nel caso in cui si sia entro il limite dei 90 giorni, la stessa è possibile dopo un iter molto più complesso, teso a evitare che un intervento così delicato venga svolto senza la piena consapevolezza della scelta che si sta compiendo e, in tal modo, a controbilanciare la sostanziale libertà che viene lasciata alla donna nell'interrompere la gravidanza.

In particolare, il consultorio e la struttura socio-sanitaria alla quale la donna si è rivolta devono esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti, aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero a interrompere la gravidanza, metterla nella condizione di far valere tutti i diritti di lavoratrice e di madre e porre in essere tutti gli interventi atti a sostenerla. Se, invece, la donna si è rivolta a un medico di fiducia, questo è chiamato a valutare le circostanze che determinano la donna a chiedere l'interruzione e la informano su tutti i suoi diritti, sugli interventi sociali ai quali può accedere e sui consultori e le strutture socio-sanitarie. La donna è poi invitata a soprassedere per sette giorni, trascorsi i quali può presentarsi presso una sede autorizzata per ottenere l'interruzione della gravidanza.

Quando, invece, l'interruzione venga chiesta dopo i 90 giorni in ragione della sussistenza di specifici processi patologici, questi vanno prima accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico, che deve certificarne l'esistenza, salvo il caso in cui vi sia un imminente pericolo per la vita della donna.

In entrambi i casi, la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza è fatta dalla donna. Se questa è minorenne, serve l'assenso di chi esercita su di essa la responsabilità genitoriale o la tutela. A tale ultimo proposito, va detto che tuttavia, nei primi novanta giorni, è possibile interpellare il giudice tutelare se vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela o se queste, interpellate, rifiutino l'assenso o esprimano pareri difformi.

Infine, se la donna è interdetta, la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza può essere presentata anche dal tutore o dal marito non tutore, non legalmente separato.

La giurisprudenza sull'interruzione volontaria di gravidanza

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La giurisprudenza sull'interruzione volontaria di gravidanza è davvero copiosa.

Un cenno particolare merita la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 25767/2015, con la quale i giudici hanno ammesso che "L'impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all'art. 6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grave l'obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste; senza limitarsi a seguire le direttive della paziente, che abbia espresso, in ipotesi, l'intenzione di sottoporsi ad un esame da lei stessa prescelto, ma tecnicamente inadeguato a consentire una diagnosi affidabile sulla salute del feto".

Tuttavia, in relazione ai diritti del nascituro, la Suprema Corte ha ammesso anche che "Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripetere, è l'alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto. Allo stesso modo in cui non sarebbe configurabile un diritto al suicidio, tutelabile contro chi cerchi di impedirlo: che anzi, non è responsabile il soccorritore che produca lesioni cagionate ad una persona nel salvarla dal pericolo di morte (stimato, per definizione, male maggiore)".

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Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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