Il Tribunale di Trento ricorda che il loro maturare giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore

di Valeria Zeppilli - Successivamente alla morte del de cuius, gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario devono farsi carico anche del pagamento dei debiti maturati dal defunto quando era ancora in vita.

A tal proposito, con sentenza numero 955/2016 (qui sotto allegata) il Tribunale di Trento ha infatti chiarito che il pagamento dovuto si estende anche agli interessi maturati sull'importo capitale del debito successivamente al decesso.

Più nel dettaglio, il giudice trentino ha precisato che i debiti che ai sensi dell'articolo 752 del codice civile fanno capo al de cuius al momento dell'apertura della successione (ovverosia i cd. debiti ereditari che si trasmettono ai successori unitamente al patrimonio del defunto ripartendosi automaticamente tra di loro) "ricomprendono non solo la quota capitale ma anche gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore".

Si tratta, in realtà, di un'affermazione che trova fondamento in precedenti e ormai consolidate posizioni giurisprudenziali sia di merito che di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 5092/2006 e Cass. n. 562/2000) e dalla quale va fatto discendere che, nel caso di più eredi, gli interessi gravano su di essi sino a che ogni singolo erede non abbia estinto i debiti ereditari proporzionalmente alla quota su di lui gravante.

Nel caso di specie, l'attenzione del Tribunale di Trento in argomento è stata sollecitata dall'opposizione proposta dai coeredi contro un decreto ingiuntivo notificato loro da un istituto di credito che chiedeva il pagamento dell'esposizione debitoria residua del defunto per un contratto di mutuo stipulato con lo stesso istituto e per un'apertura di credito su conto corrente.

Per i coeredi, l'accettazione con beneficio di inventario avrebbe dovuto far ritenere cristallizzato il credito vantato dalla banca al momento del decesso, con conseguente esonero dal pagamento degli interessi successivamente maturati.

Per il giudice, però, non è così, con la conseguenza che anche questi vanno pagati, unitamente alle spese di giudizio.


Tribunale di Trento testo sentenza numero 955/2016
Valeria Zeppilli

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