In vigore il decreto del ministero della giustizia che modifica i termini e le modalità per gli incentivi fiscali per i procedimenti di negoziazione assistita

di Marina Crisafi - Per il bonus avvocati 2017, la trasmissione della richiesta per gli incentivi fiscali va effettuata entro il 10 aprile prossimo. A disporlo è il nuovo decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile scorso (qui sotto allegato), che modifica il precedente provvedimento di via Arenula (dm 23.12.2015) sugli "incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita".

In particolare, il decreto del 30 marzo 2017 va a modificare i termini della trasmissione delle istanze per ottenere il beneficio, disponendo che le richieste vadano effettuate, per quest'anno, entro il 10 aprile e, a decorrere dal 2018, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 10 febbraio di ogni anno. Restano invariati, invece, i requisiti e gli importi del bonus riconosciuto.

A chi spetta il bonus

A poter richiedere l'incentivo è la parte che ha corrisposto, "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta", specifica il decreto del 30 marzo, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, ovvero agli arbitri, sempre che il procedimento sia stato concluso con lodo.

La richiesta

La richiesta di attribuzione del credito di imposta va presentata compilando l'apposito form sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area dedicata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n. 132 del 2014".

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica e sarà necessario allegare copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (deputato a supervisionare le operazioni di negoziazione), ovvero copia del lodo arbitrale. Occorre allegare, inoltre, copia della fattura

rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro per la prestazione, copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta", nonchè copia del documento di identità del richiedente.

In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario "compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure".

Termini per la richiesta

La richiesta del credito d'imposta, trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sito internet del ministero, va effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in GU del decreto (ossia l'1 aprile) e il 10 aprile dello stesso anno.

A decorrere dall'anno 2018, invece, i termini per la presentazione partono dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto saranno considerate inammissibili.

Importo del bonus

Il credito di imposta che potrà essere riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, sarà commisurato al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro e in ogni caso fino alla concorrenza di 250 euro, utilizzando criteri di proporzionalità.

Il credito sarà determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate nel limite di spesa fissato a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Utilizzo del credito d'imposta

Il decreto precisa che il credito d'imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno "in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato" e sarà utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante da parte del ministero.

A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.

In alternativa, dispone il decreto, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il ministero della giustizia comunicherà al richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la richiesta e l'ammontare del credito usato in compensazione nell'F24 non potrà eccedere l'importo comunicato, a pena dello scarto dell'operazione di versamento.

Viene precisato che il credito d'imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e neppure al valore della produzione netta rilevante per l'Irap.

Verifiche e revoca del beneficio

L'incentivo potrà essere revocato nel caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, ovvero se la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

In merito alle verifiche, il decreto del 30 marzo modifica il comma 2 dell'art. 8 del precedente decreto disponendo che "ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi".

Leggi anche:

- Negoziazione: da oggi via agli incentivi sui compensi ai legali

- Bonus avvocati al via 

Decreto Ministero Giustizia 30.3.2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: