La Corte d'appello di Genova ricorda che dinanzi all'opposizione dell'esecutato non basta depositare le intimazioni di pagamento

di Valeria Zeppilli - Se Equitalia non riesce a dimostrare l'esistenza e la notifica delle cartelle esattoriali asseritamente non pagate, la procedura esecutiva è nulla.

Con sentenza numero 334/2017 (qui sotto allegata) la Corte d'appello di Genova ha infatti ricordato che se l'esecutato nega l'esistenza della cartella o la sua previa notifica, in capo all'esattore ricade l'onere di esibire in giudizio la cartella o la prova della notifica.

Ma non solo: quest'ultima, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in alcune sentenze espressamente citate nella pronuncia in commento, può essere data esclusivamente producendo l'intera cartella con la relata e/o con l'avviso di ricevimento in caso di notifica a mezzo posta, mentre la sola ricevuta di ritorno non ha alcuna valenza.

Nel caso di specie, il contribuente si era opposto all'esecuzione affermando di non conoscere i debiti per i quali l'ente della riscossione aveva avviato la procedura esecutiva, ma, dinanzi a tali contestazioni, Equitalia non aveva fatto altro che depositare le intimazioni di pagamento ex art. 50 d.p.r. n. 602/1973 (notificate all'opponente).

Pertanto, in assenza della prova di aver notificato le cartelle, sia nella fase preliminare dinanzi al giudice dell'esecuzione, che in quella di merito successivamente instaurata dinanzi al Tribunale che, pur tardivamente, in secondo grado, la Corte d'appello non ha potuto fare altro che confermare la nullità della procedura esecutiva.

Corte d'appello di Genova testo sentenza numero 334/2017
Valeria Zeppilli

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