Tipologie di debiti ed eventi che determinano l'estinzione della prestazione alla quale il debitore è tenuto

Avv. Daniele Paolanti - Tutti i diritti (salvo quelli indisponibili e salvo quelli per cui la legge disponga diversamente) sono soggetti a prescrizione. La prescrizione estintiva consiste essenzialmente in un istituto volto ad individuare un periodo di tempo entro il quale un diritto può essere fatto valere. Decorso infruttuosamente il termine fissato dalla legge il diritto non potrà più essere fatto valere. 

La normativa sulla prescrizione

La norma di riferimento è l'art. 2934 c.c. che così dispone: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". Giova rammentare, per completezza espositiva, che la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio ma la stessa deve essere eccepita dal debitore il quale deve rilevare il decorso del termine fissato dalla legge e che determina l'estinzione del credito. Ancora, ed a conclusione di questa parte introduttiva, si ricorda che laddove il debitore abbia pagato un debito già prescritto questi non potrà più far valere la prescrizione dello stesso. La prescrizione ordinaria fissata dal legislatore è di dieci anni salvo che siano fissati termini più brevi.

Come si calcola la prescrizione

Ai fini del calcolo della prescrizione si deve avere riguardo a tutti i giorni che siano indicati in calendario compresi il sabato ed i giorni festivi. Non deve essere calcolato il giorno iniziale ("dies a quo non computatur in termino") e laddove il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Tipologie di debiti e loro prescrizione

Esamineremo ora la prescrizione di determinate categorie di debiti ed, in species: dei debiti Inps, dei debiti di Equitalia, dei debiti condominiali e del credito professionale.

La prescrizione dei debiti Inps

Per i debiti Inps si fa riferimento, ai fini della prescrizione, alla Legge 335/1995 la quale dispone che i debiti si prescrivono in cinque anni (in deroga dunque alla prescrizione ordinaria). L'art. 9 della prefata legge espressamente prevede che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".

La prescrizione dei debiti Equitalia

La prescrizione dei debiti scaturenti dalle cartelle esattoriali è variabile e cambia a seconda della natura del debito. Quindi a ciascun tipo di tributo o sanzione si applica un termine di prescrizione diverso.

La prescrizione dei debiti condominiali

Illuminante sul punto è stata una pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza del 25 febbraio 2014, n. 4489, la quale ha stabilito come la prescrizione "decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino". Il termine prescrizionale dei citati debiti è di cinque anni poiché ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c., "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrive in cinque anni (è il caso appunto dei debiti condominiali).

La prescrizione dei crediti professionali

Ai sensi dell'art. 2956 c.c. si prescrivono in tre anni i diritti "dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative".

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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