Pubblicata in Gazzetta la delega per il contrasto alla povertà. Entro sei mesi la disciplina sul beneficio economico per 400mila famiglie

di Marina Crisafi - È in vigore dal 25 marzo scorso la legge (n. 24/2017 qui sotto allegata) che istituisce il reddito di inclusione (leggi: "Nasce il reddito di inclusione, fino a 480 euro al mese") , ovvero la misura universale di contrasto alla povertà, intesa come "impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale".

Il beneficio (che dovrebbe arrivare fino a 480 euro mensili) sarà articolato in una parte economica e in una di servizi alla persona, garantiti dalla rete di servizi e interventi sociali.

Gli aiuti saranno destinati a 400mila famiglie (per un totale di 1 milione e 770mila persone) e sarà previsto un incremento graduale della platea dei beneficiari con priorità ai nuclei familiari con minori o disabili gravi, donne in stato di gravidanza e disoccupati over 55.

A regolare il meccanismo saranno una serie di decreti legislativi, che dovranno essere emanati entro settembre, e cioè entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Il testo approvato demanda al Governo anche il compito di riordinare le prestazioni di natura assistenziale (fatta eccezione per quelle rivolte alla fascia di popolazione più anziana non in età lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario) e il rafforzamento del coordinamento degli interventi dei servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, il tutto sempre entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il reddito di inclusione

Il criterio principale da seguire per la disciplina del reddito di inclusione (Rei), come dispone la legge delega, è il seguente: la previsione che "la misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'Isee, tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà"

La misura sarà articolata in un "beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali, mediante il progetto personalizzato" e sarà garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale.

I requisiti del Rei

Nel definire i beneficiari, il governo dovrà tenere conto di una serie di requisiti. Anzitutto, una durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre, dovrà basarsi sulla condizione economica del nucleo familiare e su una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà.

Tramite il piano nazionale per la lotta alla povertà, è previsto inoltre di un graduale incremento del beneficio e dei beneficiari "da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione".

I progetti personalizzati

Il beneficio sarà subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, teso ad affrancare il soggetto dalla condizione di povertà.

I progetti saranno predisposti, prevede la delega, da una equipe multidisciplinare, costituita dagli ambiti territoriali, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura e sulla base di "una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti" e saranno valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale.

I controlli

I controlli sulla verifica dei requisiti dei beneficiari saranno effettuati dall'Inps che, a tal fine, potrà avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi locali.

La durata

Nell'esercizio della delega, infine, l'esecutivo dovrà anche definire la durata del reddito di povertà, prevedendo la possibilità di un rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato. Nei decreti attuativi saranno disciplinate anche le cause di sospensione e decadenza dal beneficio.

Ddl Povertà

Foto: 123rf.com
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