La Cassazione conferma la condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno non patrimoniale

di Lucia Izzo - Se Equitalia emette cartelle e ruoli nonostante il giudice tributario abbia annullato la pretesa impositiva nei confronti del contribuente sarà costretta a risarcire il danno e a pagare le spese processuali. Tanto emerge dall'ordinanza  emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, ordinanza n. 7437/2017 (qui sotto allegata).


Nel caso di specie il contribuente aveva convenuto l'azienda di riscossione locale e il Comune chiedendone la condanna solidale a risarcirgli danno patrimoniale e danno non patrimoniale che sarebbero a lui derivati dall'emissione di ruoli e cartelle esattoriali di pagamento poi annullati dal giudice di pace.


Il danno patrimoniale veniva indicato nelle spese del relativo giudizio sfociato nell'annullamento; per il danno non patrimoniale, invece, si chiedeva una liquidazione equitativa che il giudice riconosceva condannando i convenuti a corrispondere all'attore la somma complessiva di 1000 euro "quale rifusione del danno patrimoniale e morale", nonché a rifondergli le spese di causa. 


Stante il rigetto dell'appello avanzato da Comune e azienda di riscossione, quest'ultima ricorre in Cassazione. In particolare, denuncia violazione del principio del giudicato (ne bis in idem) dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva compensato le spese processuali e poi il giudice di pace successivamente adito aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale.


Ancora, la società ricorrente afferma che, come espressamente riconosciuto dal Tribunale, il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. riconoscendo il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del ricorrente avrebbe errato nel ritenere che non fosse stato concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale


Nel rigettare il ricorso, la Cassazione precisa che, il giudice d'appello ha operato un attento scrutinio del contenuto della sentenza di primo grado, dando atto delle potenziali ambiguità e affermando che non vi è stata alcuna violazione del giudicato, poiché il giudice di prime cure non aveva, in realtà, pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali; neppure vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, pur essendosi il primo giudice riferito a un danno patrimoniale per spese mediche (mai preteso dall'attore),  non è giunto in concreto a condannarne il risarcimento, ma ha semplicemente pronunciato, nonostante la formale menzione di un danno patrimoniale nel dispositivo, soltanto la condanna a un danno non patrimoniale così come richiesto. 


Con la ricostruzione operata mediante tale motivazione il giudice d'appello è dunque riuscito a porre rimedio all'inserzione nel dispositivo della pronuncia di primo grado, frutto di evidente errore materiale, del riferimento al danno patrimoniale. 


D'altronde, il Tribunale aveva lasciato intendere, implicitamente ma inequivocamente, che nessun danno patrimoniale è stato realmente oggetto della decisione anche laddove rimarca che la liquidazione del danno oggetto di condanna è stata equitativa: è logico che, se avesse incluso il danno patrimoniale da spese mediche, la quantificazione non sarebbe stata del tutto equitativa, ma si sarebbe rapportata alla produzione della specifica dettagliata documentazione.


La stessa sentenza impugnata afferma che "nel caso in esame, parte attrice (...) aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale di riferimento esclusivo alle 'spese e competenze del giudizio di opposizione', e non già in relazione alle spese mediche sostenute, di cui non aveva fatto alcun la menzione (...), avendo prodotto la documentazione solo al fine della prova della sussistenza di un danno non patrimoniale. Tuttavia, nel caso concreto nessun risarcimento è stato liquidato con riferimento specifico al danno 'materiale' derivante dalle spese mediche sostenute, avendo il giudice di prime cure liquidato esclusivamente il danno morale in via equitativa".

Cass., III sez. civ., ord. n. 7437/2017

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