Le categorie di successibili in assenza di testamento e nella successione necessaria

Avv. Laura Bazzan - Gli eredi legittimi sono una categoria di successibili chiamata all'eredità nel caso in cui manchi in tutto o in parte un valido testamento

Chi sono gli eredi legittimi

Ai sensi dell'art. 565 c.c., sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

Tali soggetti vengono detti legittimi in quanto designati direttamente dalla legge, in base ad un principio di gradualità per cui ciascun ordine esclude il successivo mentre, nell'ambito dello stesso ordine, il parente più prossimo esclude quello più remoto e, se vi sono più parenti di pari grado, questi concorrono all'eredità in parti uguali.

Le quote dell'eredità

Secondo le regole per l'attribuzione delle quote agli eredi legittimi stabilite dagli artt. 566-586 c.c., in particolare, l'eredità viene trasmessa interamente ai figli, e va suddivisa in parti uguali tra gli stessi, nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un coniuge supersite, oppure viene trasmessa interamente al coniuge in assenza di altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle); viceversa, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità

in presenza di un solo figlio, al quale spetta l'altra metà, e ad un terzo dell'eredità se concorre con due o più figli, ai quali spettano i rimanenti due terzi. Se il coniuge concorre con gli ascendenti e/o i fratelli e le sorelle del de cuius, spettano due terzi dell'eredità al primo e un terzo ai secondi, salvo il diritto degli ascendenti a conseguire un quarto dell'eredità. In presenza dei soli ascendenti, l'eredità
spetta per metà alla linea paterna e per l'altra metà alla linea materna. In presenza dei soli collaterali di secondo grado, l'eredità va suddivisa in parti uguali, ma i fratelli e le sorelle con padri o madri diversi conseguono la metà della quota rispetto a coloro che hanno i medesimi genitori. In caso di concorso tra ascendenti e parenti collaterali di secondo grado, l'eredità si suddivide per capi ma ai genitori non può essere attribuita una quota inferiore alla metà. Se mancano coniuge, figli, ascendenti, collaterali di secondo grado e nipoti la successione si apre in favore del parente più prossimo entro il sesto grado. Soltanto se non vi sono parenti entro il sesto grado l'eredità viene devoluta di diritto e senza possibilità di rinuncia allo Stato, il quale, a mente dell'art. 586 c. 2 c.c., risponde degli eventuali debiti e dei legati intra vires, ossia nei limiti del valore dei beni acquistati.

La differenza tra gli eredi legittimi e i legittimari

I legittimari sono i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità o un altro diritto nella successione individuati dall'art. 536 c.c. tra i congiunti più stretti: coniuge, figli e ascendenti. I diritti successori che la legge riserva ai legittimari non possono essere pregiudicati dalle disposizioni testamentarie e costituiscono un limite al principio generale della libertà di testare poiché, ai sensi dell'art. 457 c. 3 c.c., ai legittimari spetta in ogni caso la quota di legittima. In questo senso, con riferimento ai legittimari si parla di successione necessaria, nel cui ambito i criteri di imputazione della quota di riserva e della sua reintegrazione sono disciplinati dagli artt. 537-564 c.c.

Mentre gli eredi legittimi succedono al de cuius in assenza di testamento, o nel caso in cui il testamento non abbia disposto interamente del patrimonio del testatore, i legittimari gli succedono anche nonostante il testamento e contro la volontà del testatore, ovvero nell'ipotesi in cui con disposizioni mortis causa o con precedenti donazioni il defunto abbia disposto del proprio patrimonio oltre la quota disponibile.

I legittimari, quindi, a differenza dei chiamati per successione legittima, che sono sempre eredi, possono essere o meno successori a titolo universale. In particolare, gli eredi legittimari possono agire per reintegrare la loro quota, intaccata dalle donazioni nell'ambito della vocazione legittima, oppure dalle disposizioni patrimoniali mortis causa nell'ambito della vocazione testamentaria. Nel caso in cui nel testamento non vi sia alcun lascito in favore dei legittimari, questi ultimi in quanto pretermessi assumono la qualità di eredi solo in seguito alla sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. In mancanza dei presupposti per l'azione di riduzione, come nel caso in cui l'eredità risulti passiva o il legittimario fosse già stato tacitato dall'ereditando mediante donazioni in vita pari o superiori alla legittima, lo stesso legittimario non diverrà mai successore universale.

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