Le novità e il testo del ddl che introduce il reato di stalking bancario all'esame della Commissione giustizia della Camera

di Marina Crisafi - Carcere anche per l'incaricato dell'agenzia di recupero crediti che mette in atto condotte persecutorie nei confronti del debitore. È quanto prevede il ddl che mira ad introdurre il reato di stalking bancario nell'ordinamento giuridico italiano, presentato nell'ottobre scorso alla Camera e ora all'esame della commissione giustizia (leggi: "Stalking bancario: ecco il nuovo reato").

Il testo (qui sotto allegato) ha la finalità di frenare le pratiche illegittime (dalle telefonate ripetute provenienti da numeri anonimi, alle visite di incaricati della società presso il debitore, che sollecitano il pagamento con minacce di azioni legali sproporzionate; sino alle comunicazioni sui mancati pagamenti ai familiari e colleghi dell'interessato; ecc.), messe ripetutamente in atto dai soggetti che svolgono attività di recupero crediti e che provocano grave stress psico-fisico ai debitori, stati d'ansia e paura spingendo anche al compimento di gesti disperati.

Tali gravi comportamenti, si legge nella relazione al testo, possono essere ricondotti, nell'alveo del reato previsto e punito dall'art. 612-bis c.p. Da qui, l'introduzione di un ulteriore comma, teso ad inserire "una specifica previsione normativa diretta a punire le pratiche illecite poste in essere dalle società che svolgono attività di recupero di crediti, quando queste si concretizzino in vere e proprie situazioni di stalking, caratterizzate da atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in atti persecutori e provocano uno stato d'ansia e di paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana da parte del debitore.

Il nuovo reato

Pertanto, all'articolo 1 della proposta di legge si prevede la modifica dell'articolo 612-bis del codice penale, attraverso l'introduzione di un comma che stabilisce un aumento della pena prevista per lo stalking

, qualora le condotte "siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero di crediti o da qualsiasi altro ente" nonché da qualsiasi "persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica".

Il centro antistalking

L'art. 2 del ddl dispone anche l'istituzione di un apposito centro anti-stalking presso ogni azienda sanitaria locale, volto a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di atti persecutori derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero di crediti.

Laddove, a seguito della segnalazione della vittima, venga accertato lo stalking, entro 10 giorni (dalla segnalazione stessa), i centri devono adottare iniziative per tutelarla, fornendo "in prima istanza consulenza legale in ordine ai diritti esperibili nelle opportune sedi", nonché interventi di supporto psicologico.

L'osservatorio nazionale anti-stalking

All'articolo 3, il ddl prevede infine l'istituzione, presso il ministero dell'interno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio nazionale anti-stalking sulle attività di recupero crediti, con compiti di monitoraggio e prevenzione del fenomeno di stalking bancario.

Ddl Stalking Bancario

Foto: 123rf.com
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