L'articolo 2103 c.c., come recentemente riscritto, elenca i casi in cui è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori

Domanda: "Quando può parlarsi di demansionamento legittimo?"

Risposta: "La disciplina del mutamento delle mansioni di quadri, impiegati e operai è stata recentemente riformata ad opera del d.lgs. n. 81/2015 attuativo del Jobs Act.

Tale testo ha riscritto l'articolo 2103 del codice civile, nei fatti modificando in maniera significativa lo ius variandi datoriale in materia e prevedendo nuove ipotesi di demansionamento legittimo.

Innanzitutto, il lavoratore può oggi essere assegnato a mansioni che appartengono al livello di inquadramento inferiore, se esse rientrano nella medesima categoria legale e intervengono delle modifiche degli assetti organizzativi aziendali idonee a incidere sulla posizione del dipendente.

Va precisato che, poiché il demansionamento previsto come legittimo deve comunque comportare la permanenza del lavoratore nella medesima categoria legale di appartenenza, i livelli di inquadramento vanno individuati per operai, impiegati e quadri facendo riferimento, per ognuno, alla rispettiva categoria.

In altre parole, se si verifica una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla sua posizione, un lavoratore di categoria impiegatizia che svolge mansioni inquadrate nel livello secondo del CCNL applicato in azienda può essere assegnato anche a mansioni appartenenti al terzo livello del CCNL (ma non al quarto), proprie della medesima categoria impiegatizia.

In presenza di demansionamento legittimo, astrattamente, deve provvedersi all'assolvimento dell'obbligo formativo, anche se il mancato rispetto di tale previsione non comporta la nullità dell'atto con il quale il datore di lavoro ha assegnato il lavoratore a nuove mansioni.

L'articolo 2103 del codice civile, al comma 4, prevede poi che il lavoratore può essere assegnato a mansioni proprie del livello di inquadramento inferiore anche al ricorrere delle ipotesi previste eventualmente dai contratti collettivi, anche aziendali. Tuttavia, la contrattazione sul punto è sino ad ora abbastanza restia a prevedere simili ipotesi.

Infine, il demansionamento è legittimo anche quando il lavoratore e il datore di lavoro stipulino presso le sedi di conciliazione o di certificazione degli accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento, con assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore, purché l'intesa sia conclusa nell'interesse del lavoratore a migliorare le proprie condizioni di vita, ad acquisire una diversa professionalità o a conservare la sua occupazione.

In ipotesi demansionamento presso le sedi protette, è possibile anche la corrispondente riduzione della retribuzione del dipendente, a differenza di quanto accade nelle altre ipotesi contemplate nell'articolo 2103 del codice civile, con riferimento alle quali si prevede il mantenimento da parte del lavoratore del medesimo trattamento retributivo di cui godeva al momento dell'assegnazione a mansioni inferiori, eccezion fatta per quegli elementi della retribuzione connessi a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa".

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