Anche bloccare la vittima con la propria auto è un comportamento idoneo a limitarne l'autodeterminazione e, pertanto, penalmente rilevante

di Valeria Zeppilli - L'ordinamento giuridico italiano punisce come reato, denominato "violenza privata" e disciplinato dall'articolo 610 c.p., il comportamento di chi, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (vai alla guida: "Il reato di violenza privata").

Dalla concreta applicazione della norma che prevede un simile illecito si scopre che anche comportamenti apparentemente innocui possono integrare il reato di violenza privata, come il parcheggio "pirata".

La giurisprudenza penale sul parcheggio pirata

La giurisprudenza, infatti, in molte occasioni ha decretato la condanna di automobilisti incauti (o consapevolmente rei) per aver impedito la altrui libertà morale o di autodeterminazione, costringendo le vittime a tollerare i loro parcheggi arditi.

Ad esempio, con la sentenza numero 24614/2005, la Corte di cassazione ha specificato che ogniqualvolta un soggetto tiene una condotta idonea a costituire una forma di coazione della persona offesa che non costituisce un più grave reato, deve ritenersi integrato il reato di cui all'articolo 610 del codice penale. Nel caso di specie, il reo era stato condannato per aver parcheggiato in doppia fila, in maniera tale da bloccare un'auto altrui, e per essersi rifiutato di spostarla, nonostante le richieste della vittima.

Ancora, con la sentenza numero 32720/2014 i giudici di legittimità hanno sancito la condanna definitiva di un uomo che aveva ostruito l'unica via di uscita da un fondo con il proprio veicolo, con l'intento preciso di impedire la libertà personale altrui di uscire dal fondo. La colpa della vittima, a detta dell'imputato, era quella di aver deciso di arare un fondo di sua proprietà in maniera illecita.

La Cassazione è stata ancor più chiara nella pronuncia numero 8425/2013, affermando che il delitto di violenza privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l'accesso, in quanto "ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione".

Merita infine di essere segnalata la sentenza numero 48346/2015, nella quale la Corte Suprema ha precisato che la violenza privata può consistere anche in una "violenza impropria", ovverosia in una violenza che si attua utilizzando "mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione".

La pena

Il posteggio pirata, insomma, può costare molto caro.

Al di là delle eventuali sanzioni amministrative, chi lo pone in essere rischia anche la condanna penale alla reclusione sino a quattro anni!

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Valeria Zeppilli

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