Profili normativi e giurisprudenziali in materia di servitù di passaggio

Avv. Daniele Paolanti - Con il termine servitù si intende un peso imposto su di un fondo per l'utilità, presente o futura, di un fondo limitrofo. Ai sensi dell'art. 1027 c.c., infatti, "La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario". Dette servitù sono dette prediali (dal latino praedium = fondo) e necessitano, ai fini di una loro valida costituzione, dei seguenti elementi: la vicinanza tra i due fondi, che sia tale da permettere l'esercizio della servitù e l'utilitas (e non mera commoditas) che il fondo dominante ottiene dal peso gravante sul fondo servente. Giova precisare come l'espressione "fondo appartenente a diverso proprietario" si riveli prodromica ad introdurre un principio di notevole importanza in materia di servitù, ovvero "nemini res sua servit". Il significato di detto brocardo è rinvenibile nella convinzione che il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore di uno e a carico dell'altro.

Modalità di costituzione della servitù

Le servitù si costituiscono per atto inter vivos o per testamento, salvi i casi di servitù coattive. Detto principio è scandito dall'art. 1058 c.c. il quale così dispone: "Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento

". È possibile costituire la servitù di passaggio anche per usucapione e destinazione del padre di famiglia (v. infra). In ordine ai requisiti del contratto attraverso il quale si perviene alla costituzione di una servitù la giurisprudenza è copiosa. Rileva sul punto la S.C. che "se e vero che le servitù volontarie
sono convenzionali, nel senso che trovano la loro fonte nel contratto o nel testamento, non è esatta la proposizione inversa, cioè che tutte le servitù convenzionali si identificano con le servitù volontarie, giacche anche le servitù coattive possono essere costituite mediante contratto e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al relativo regime giuridico; di conseguenza, in tale ipotesi, le dette servitù sono pur sempre suscettibili di estinguersi ai sensi dell'alt 1055 c.c., per il venire meno dello stato di fatto che ne aveva reso necessaria, ex lege, la costituzione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 732 del 06/03/1969). A nulla rileva peraltro che le parti non abbiano previsto - come nel caso in esame - la corresponsione di un indennità al proprietario del fondo servente, atteso che l'onerosità costituisce un carattere normale delle servitù coattive, ma non un elemento essenziale (Cass. n. 2701 del 17.12.1970). Di conseguenza la natura coattiva della servitù va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni di legge per la sua costituzione (interclusione del fondo ecc.), a prescindere dunque dal loro titolo
" (Cassazione civile, sez. II, 28/02/2013, (ud. 22/01/2013, dep.28/02/2013), n. 5053).

Usucapione e destinazione del padre di famiglia

Dapprima esordiamo con la disamina del dato normativo per poi approcciare ai profili giurisprudenziali. L'art. 1061 c.c. così dispone: "Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio". Requisito essenziale affinché esista la possibilità di poter addivenire all'usucapione di una servitù o alla destinazione del padre di famiglia è l'apparenza, che non sussiste se non siano presenti opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Il termine opere è da intendersi sia con riferimento a quelle naturali che a quelle realizzate dall'uomo. Circa il requisito dell'apparenza la Suprema Corte ha rilevato che "Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa" (Cassazione civile, sez. II, 23/06/2015, (ud. 14/05/2015, dep.23/06/2015), n. 12961).

La giurisprudenza più significativa

Procediamo con la disamina di una recente pronuncia in materia di servitù coattive ed interclusione. La Suprema Corte ha ammesso sul punto che "La possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula, dunque, dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c.; in questo caso il diritto alla costituzione della servitù è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451). Compete poi al giudice di merito verificare l'esistenza dell'interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo: accertamento che deve essere compiuto alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 1051 c.c., comma 2 (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10327; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21255). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un fondo non intercluso e l'attore lamenti l'insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni, sopra richiamate, atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell'art. 1052 c.c." (Cassazione civile, sez. II, 05/07/2016, (ud. 01/03/2016, dep.05/07/2016), n. 13655).

Per approfondimenti vai alla guida Le servitù di passaggio

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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