Modalità di costituzione di un fondo patrimoniale su iniziativa del terzo

Avv. Laura Bazzan - Il fondo patrimoniale può essere costituito su iniziativa di un terzo mediante atto tra vivi o per testamento, sia prima che dopo il matrimonio. La partecipazione del terzo si estrinseca, quindi, nella stipula di un negozio attributivo collegato alla convenzione matrimoniale stipulata direttamente tra i coniugi, con la precisazione che il terzo, pure assumendo l'iniziativa della costituzione del fondo, rimane comunque estraneo alla convenzione stessa.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto inter vivos

La costituzione del fondo patrimoniale per atto inter vivos a titolo gratuito deve avvenire per atto pubblico e si perfeziona con l'accettazione da parte dei coniugi che, a mente dell'art. 176 c. 2 c.c., può intervenire anche con atto pubblico successivo. Mediante il negozio con cui il bene viene acquisito al fondo, in assenza di diversa specificazione nel titolo, la proprietà viene trasferita ad entrambi i coniugi. In alternativa, il terzo proprietario del bene conferito al fondo può prevedere di trasferire la proprietà dello stesso ad un solo coniuge o ad un terzo, o ancora riservarsi il diritto di proprietà e costituire sul bene un diritto di godimento in capo ad uno o entrambi i coniugi, oppure ad un terzo.

La costituzione del fondo patrimoniale per testamento

La costituzione del fondo patrimoniale con disposizione mortis causa può essere espressa mediante testamento pubblico, segreto oppure olografo. Si tratta di una modalità consentita esclusivamente ai terzi e non anche ai coniugi, i quali, come previsto dall'art. 171 c.c., possono provvedere alla costituzione

del fondo patrimoniale unicamente per atto pubblico tra vivi. La costituzione, in particolare, potrebbe avvenire con disposizione testamentaria in favore dei coniugi sottoposta all'onere o alla condizione del conferimento dei beni al fondo, oppure conferendo direttamente i beni al fondo per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In ogni caso, se le persone indicate nel testamento non sono ancora unite in matrimonio all'apertura della successione, la costituzione del fondo si intende sottoposta alla condizione della celebrazione del matrimonio.

Mentre è indubbio che la costituzione del fondo con testamento possa avvenire a titolo particolare con la previsione di un legato, si discute se ciò sia possibile a titolo universale con l'istituzione di erede. Chi propende per la tesi favorevole, perlopiù limita questa eventualità all'ipotesi di institutio ex re certa, con la quale il lascito di beni determinati avviene in funzione di una quota del de cuius e la stessa quota ereditaria viene determinata all'apertura della successione. Per altri, invece, sarebbe sufficiente dedurre beni determinabili, soccorrendo in tal caso la previsione di cui all'art. 167 c.c., in forza della quale il fondo si costituirebbe su tutti gli immobili, mobili iscritti nei pubblici registri e titoli di credito del testatore, mentre tutti gli altri beni verrebbero trasferiti senza il vincolo di fondo patrimoniale.

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