Per la Cassazione sul guidatore incombe un preciso obbligo e se il passeggero si rifiuta può anche non trasportarlo

di Lucia Izzo - Il conducente ha l'obbligo di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, se il trasportato non vuole farlo, può rifiutarsi di trasportarlo e anche fermare la marcia


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 11429/2017 (qui sotto allegata) pronunciatasi in materia di omicidio e lesioni derivanti da circolazione stradale, materia riformata dalla legge n. 41/2016 che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, rispettivamente all'art. 589-bis e 590-bis del codice penale.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza appellata dichiarando il non doversi procedere per parte dei reati (causa intervenuta prescrizione) e confermato, invece, la condanna per l'omicidio colposo di una passeggera deceduta a seguito del sinistro in cui erano coinvolte le vetture degli imputati.

In Cassazione, gli imputati sottolineano in particolare l'atteggiamento della vittima, non assicurata al sedile con cinture di sicurezza e che era deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto. La difesa ritiene non sussistente il nesso di causalità

, poichè la condotta della parte offesa sarebbe stata "eccezionale, imprevedibile, indipendente dal fatto del reo" evidenziando che la vittima aveva preso posto all'interno del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza e il conducente, a causa del buio, non se ne era reso conto.


Per la Cassazione i ricorsi sono infondati, al limite dell'inammissibilità: oltre a essere acclarato il nesso di causalità

, non coglie nel segno la pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata, sbalzata fuori dall'auto nel corso dell'incidente. 


Il conducente, infatti, ha violato un ben preciso obbligo su di lui incombente, in quanto la giurisprudenza afferma che "è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura".

Il ricorso va dunque respinto.

Cass., IV sez. pen., sent. n. 11429/2017
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