Nella legge la soluzione che mette d'accordo tutti
Avv. Edoardo Di Mauro - Capita spesso di convivere con colonie di gatti nei pressi del proprio condominio o della propria abitazione. Alcuni tendenzialmente predisposti a coltivare un rapporto di socialità con gli animali vedono con piacere la loro presenza talvolta provvedendo anche al fabbisogno nutrizionale e quindi contribuendo alla stanzialità nel quartiere, altri invece per timore di ripercussioni negative sotto il profilo igienico-sanitario dell'ambiente circostante osteggiano quel tipo di attenzioni.

Si aprono dibattiti e divergenze di opinioni che comunque possono trovare facilmente soluzione applicando la legge, con soddisfazione degli interessi ed aspettative sia degli uni che degli altri.

La legge quadro n. 281/1991 contiene la disciplina sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

I principi della legge


Il testo normativo richiamato al primo articolo così sancisce: "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".


Divieti e obblighi delle autorità competenti


Ai sensi di legge è vietato a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio (servizio veterinario pubblico) e riammessi nel loro gruppo.

Per quest'ultimo adempimento è utile rivolgersi ad un avvocato o veterinario per attivare il procedimento amministrativo.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Collaborazione di animalisti volontari

La legge prevede inoltre che "gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza".

Competenze delle regioni


Le regioni integrano la disciplina delle quadro con proprie leggi e decreti attuativi.

Sanzioni penali


Ai fini della tutela degli animali, della prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica, sono stati introdotti alcuni delitti e contravvenzioni puniti severamente:

- Uccisione di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni;

- Maltrattamento di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;

- Abbandono di animali: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

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