L'obbligo di formazione è posto a tutela della collettività e la qualità è strettamente connessa all'aggiornamento

di Valeria Zeppilli - Il dovere di competenza e il dovere di aggiornamento posti in capo all'avvocato sono strettamente correlati e hanno entrambi la finalità di garantire la qualità della prestazione resa. A ricordarlo è il CNF che, con la sentenza numero 97/2016 qui sotto allegata, si è occupato della vicenda di un legale sanzionato per non aver correttamente provveduto al proprio aggiornamento professionale, maturando nel periodo 2008/2010 25 crediti formativi in luogo dei 50 previsti.

Il Consiglio ha a tal proposito precisato che il dovere di competenza è la premessa per l'osservanza del dovere di diligenza e si estrinseca nel possesso delle cognizioni tecniche richieste dall'attività professionale; l'aggiornamento, invece, è il modo con il quale gli avvocati curano la propria preparazione, assolvono al dovere di competenza loro imposto e garantiscono la qualità della prestazione resa agli assistiti.

Come già sancito nella precedente pronuncia numero 50/2014, il Consiglio ha ricordato che la previsione dell'obbligo di aggiornamento professionale è posta a tutela della collettività e garantisce sia la qualità che la competenza dell'iscritto all'albo, con la conseguenza che se questi non vi assolve la sua condotta è rilevante disciplinarmente e rappresenta una violazione di uno specifico dovere deontologico. La potestà di irrogare sanzioni, a tal proposito, spetta quindi agli ordini professionali.

Tuttavia più che la censura, irrogata nel caso di specie, la sanzione corretta è quella dell'avvertimento.

Il nuovo codice deontologico, infatti, non prevede una sanzione tipizzata per la violazione del dovere di aggiornamento professionale, con la conseguenza che per il CNF, alla luce "della necessità di commisurare la sanzione da irrogare alle previsioni sanzionatorie introdotte dal nuovo codice e tenute presenti le peculiarità della fattispecie in esame, si ritiene opportuno applicare la sanzione dell'avvertimento".


CNF testo sentenza numero 97/2016
Valeria Zeppilli

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