Un piccolo spunto per non cadere in un brutto tranello

di Federica Morabito - Quando il coniuge separato non è così "impaziente" nel chiedere il divorzio, un simile atteggiamento dovrebbe far insospettire poiché non sempre si tratta di un attaccamento nostalgico ad una storia d'amore, ma di una consapevole e calcolata strategia.

L'ex coniuge potrebbe infatti sapere qualcosa in più che l'altro, suo malgrado, ignora totalmente!!!

Il rimanere separati e non chiedere mai il divorzio potrebbe essere prettamente una scelta di convenienza da parte di colui che, cessato il suo rapporto di lavoro, beneficerà del TFR.

Spieghiamo il perché.

Ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della stessa legge versato con cadenza periodica ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge. Per l'esattezza il 40% sull'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, compreso il periodo di separazione legale.

Tale diritto si ritiene attribuibile solamente al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dunque al coniuge divorziato.

La Corte di Cassazione in proposito ha chiarito che "Al fine del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del TFR" (Cass. civ. n.2466/2004).

Pertanto, il diritto ad una quota non sorgerà a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno.

Per costante giurisprudenza, il diritto de quo spetterà anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio ma dopo la proposizione della domanda.

Sul punto è importante prestare attenzione, poiché il diritto sorge solamente se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza del precedente giudizio di separazione.

Infatti, il diritto a una quota di TFR dell'ex non è riconosciuto dal nostro ordinamento anche al coniuge separato, ma solo al coniuge divorziato. Si tratta di una previsione affatto scontata e che sembrerebbe quasi un'anomalia del sistema, ma è proprio così: se il matrimonio non è ufficialmente sciolto, con riferimento al TFR del coniuge lavoratore l'ex resta senza nulla in mano. Certo, però, la modifica della condizione patrimoniale di chi beneficia dell'indennità a seguito della sua erogazione può incidere sull'importo dell'assegno che questi è eventualmente tenuto a versare al coniuge dal quale si è separato.

In ogni caso se dopo la separazione il vecchio partner non si decide mai a chiedere il divorzio, non necessariamente lo fa perché ha deciso di dare una seconda chance al matrimonio: alle volte è necessario abbandonare i sogni romantici, poiché il disinteresse, da parte dell'altro, a sciogliere definitivamente questo vincolo potrebbe essere solamente il frutto di una scelta opportunistica, a vostro discapito.

Una tale svista potrebbe costarvi cara!

Dott.ssa Federica Morabito

Studio Legale Aschi, Roma

fmorabito.law@gmail.com


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