Nota di commento alla sentenza del Tar Firenze n. 66 del 20 gennaio 2017

Avv. Francesco Pandolfi - I giudici tornano sul complicato puzzle della riabilitazione penale in relazione alla detenzione armi: qualche settimana fa il Tar di Firenze ha nuovamente affrontato lo spinoso argomento.


Il punto di partenza e di arrivo per il collegio è stato questo: le sentenze continuano a registrare oscillazioni, prova ne sia che la pronuncia in commento (come altre del resto) ne da atto in maniera esplicita.


Il problema


La questione che sistematicamente si pone, e si è riproposta anche questa volta, è la seguente: le sentenze penali di condanna per determinati tipi di reato sono ostative oppure no al rilascio della licenza di porto d'armi (uso tiro a volo)?


La risposta non è scontata.


Vediamo allora il ragionamento dei Giudici di Firenze, che ha portato alla soluzione favorevole all'interessato.


Punto di partenza: la fattispecie penale, ovvero il reato di rissa ex art. 588 c.p. con condanna nel lontano dicembre del 1979 alla pena pecuniaria di lire sessantamila.

Reato che, in relazione all'art. 43 T.U.L.P.S. e alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 28.11.2014, viene ritenuto dal Questore ostativo al rilascio della licenza.


Il ricorrente non accetta però la valutazione amministrativa e sottolinea in causa i seguenti argomenti:


1) all'epoca si è trattato niente più che un litigio tra adolescenti,

2) è stato un episodio isolato e assai modesto come fatto - reato,

3) all'epoca l'interessato era giovanissimo,

4) c'è stata condanna alla sola pena pecuniaria,

5) c'è stata riabilitazione per il reato commesso,

6) ci sono state ripetute decisioni di rinnovo del titolo autorizzatorio,

7) manca un'adeguata motivazione per sorreggere le ragioni del diniego.


L'amministrazione, neanche a dirlo, contesta tutte le argomentazioni di parte ricorrente.


La soluzione


La giurisprudenza fondata sul venir meno dell'automatismo preclusivo della condanna in caso di riabilitazione è stata superata da un diverso orientamento secondo cui, data la netta distinzione tra autorizzazioni di polizia e materia delle armi, in presenza di condanne per reati preclusivi la riabilitazione consente di rilasciare al riabilitato le autorizzazioni in generale ma non la licenza di porto d'armi.


Questo indirizzo è stato poi rivisto e rivalutato criticamente, in questo senso:


a) l'art. 43 co. primo preclude il rilascio di licenze di porto d'armi nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal predetto primo comma (furto, rapina, estorsione, delitto contro l'ordine pubblico...) anche se egli abbia ottenuto la riabilitazione,


b) l'autorità amministrativa non deve disporre la revoca della licenza già rilasciata, ma può valutare le circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (art. 43 secondo comma) nel caso il giudice abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria -in luogo della reclusione-, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto in caso di commissione di reato di per se ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi.


In pratica


Trattandosi di condanna alla sola pena pecuniaria, essa non è ritenuta ostativa al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal ricorrente.

Questo significa che l'Autorità amministrativa deve valutare fatti e condotta dell'interessato, non potendo limitarsi a richiamare il meccanismo di automatica preclusione della sentenza.


Il ricorso in primo grado è quindi accolto e il provvedimento amministrativo annullato.


Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590

francesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: