Pignoramento sospeso dall'Inps e restituzione delle somme accantonate al contribuente

Dott.ssa Floriana Baldino - Più volte ci si è scontrati con i pignoramenti fatti da Equitalia e i metodi di riscossione, a volte discutibili sotto l'aspetto della correttezza e buona amministrazione. 

I principi dettati nello Statuto del contribuente, principi che regolano il rapporto tra Pubblica Amministrazione e  cittadini, sono ispirati a principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede, e gli stessi principi  si applicano anche al concessionario della riscossione. Secondo l'art. 17 dello statuto del contribuente, infatti, "Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura".

La Cassazione in merito  ai principi sopra richiamati ha ribadito che: "Le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono all'amministrazione finanziaria, una volta informata dell'errore in cui è incorsa, di compiere le verifiche necessarie e,poi, accertato l'errore, di annullare in autotutela il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato, anche qualora il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione tributaria" (cfr. Cass. n. 6283/2012). 

Nel caso che ci occupa invece il contribuente non ha lasciato scadere i termini per impugnare il provvedimento, ma Equitalia non gli ha dato modo per potersi difendere dinanzi alle sedi competenti.

Abbiamo già sottolineato l'importanza di non fare scadere i termini per fare opposizione (leggi, in merito: "Equitalia: come difendersi dal pignoramento presso terzi"); in questo caso invece, purtroppo, Equitalia non si era costituita in giudizio, nonostante la citazione notificata al contribuente, ed il pensionato non aveva  alcuna opportunità di difendersi dinanzi alle sede opportune se per prima Equitalia non iscriveva la causa a ruolo

L'Inps, ovviamente, quale terzo pignorato, aveva l'obbligo di accantonare le somme, come per legge, ed il contribuente non poteva in alcun modo portare Equitalia dinanzi al giudice competente. 

Se le due strade, quella giudiziaria e quella di autotutela, viaggiano in parallelo, pur nella difficoltà di ottenere risposte da Equitalia in autotutela, pur nelle difficoltà di sollecitare ed ottenere decisioni dal giudice delle esecuzioni, a volte le risposte arrivano da chi amministra i pubblici uffici con rispetto della legge e dei principi del neninem ledere oltre ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e probità. 

In questo caso, infatti, è intervenuto lo stesso ente previdenziale (vedi provvedimento allegato), sollecitando l'agente della riscossione e avvertendo che se entro 5 giorni non verrà data risposta, procederà, in via amministrativa, alla sospensione delle trattenute in corso, nonché alla restituzione delle somme accantonate. 

In allegato la pec del provvedimento di autotutela dell'INPS 

In allegato la pec del provvedimento di autotutela dell'INPS
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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