Per la giurisprudenza i regali scambiati in occasione della festa degli innamorati rappresentano liberalità d'uso

di Lucia Izzo - Attenzione ai regali che ci si scambia in occasione di festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti. Questi rientrano nelle c.d. liberalità d'uso e non donazioni: pertanto, non può chiedersi la restituzione dei costosi doni che la coppia si è scambiata in occasione di San Valentino.

Regali di "non modico valore"

Certo, non tutti i regali sono uguali agli occhi della legge in quanto alcuni comportano un notevole impoverimento per il donante e un arricchimento del donatario poiché "non di modico valore".


La legge prevede che le donazioni di non modico valore debbano rivestire la forma dell'atto pubblico (quindi è necessaria la presenza di un notaio); invece, quelle di modico valore, saranno valide anche in assenza di atto pubblico, purché (ex art. 783 c.c.) vi sia la consegna della cosa nelle mani del donatario risultando, in tal modo, la certa e inequivocabile volontà del donante.


In particolare, il carattere della modicità dovrà essere valutato in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e a uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

Nella sentenza n. 18280/2016 (qui sotto allegata) la Cassazione ha, ad esempio, confermato che diversi oggetti d'arte (tra cui un quadro di Picasso) e un diamante da 13 carati che la ex del donante aveva ricevuto in regalo costituivano apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante e avrebbero quindi richiesto la forma prevista dall'art. 782 c.c., in mancanza della quale entrambi sarebbero dunque dovuti essere restituiti trattandosi di elargizione che rappresenta una "donazione di grande valore"


Ciò sia in base allo "sforzo economico" che il dono complessivo richiedeva, sia sulla base delle motivazioni del regalo, che non era di routine, ma era un "presente per ottenere il perdono" dell'amata (per approfondimenti: Un diamante non è per sempre! Con l'addio, va restituito all'ex fidanzato).

Regali di San Valentino? Sono liberalità d'uso e non vanno restituiti

Invece, i doni fatti per le ricorrenze come San Valentino rappresentano delle liberalità d'uso, ex art. 770, secondo comma, c.c., che, pertanto, non costituiscono donazione in senso stretto e non prevedono restituzione.


La norma, precisa che non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, quindi per conformarsi a un'usanza sociale (ad es. le mance, i regali di Natale, di compleanno, di laurea, ecc.). Dovranno all'uopo valutarsi tutte le circostanze del caso concreto (condizioni economiche, costumi sociali e familiari, intenzione del disponente), mentre si prescinderà dal rilevante valore dell'oggetto donato.


Anche la giurisprudenza spiega che liberalità d'uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l'abitualità diffusa di un certo comportamento oppure quella fatta per riconoscenza (per sdebitarsi, ad esempio) o in adeguamento a usi e costumi sociali di quel periodo o luogo o a causa di determinati rapporti.


La norma è molto elastica, potendosi registrare adattamenti nel costume che da essa sono recepiti: ne consegue che feste e ricorrenze affermatesi nel corso del tempo possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l'applicazione della disposizione in esame.


Ciò è proprio quanto verificatosi per San Valentino, "festività di conio non antico", da tempo impostasi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale. In occasione di essa, come per altre (ad esempio Festa della mamma o del papà), è invalso l'uso di regali tra gli innamorati che si giustificano in relazione al legame esistente tra le parti.

Come evidenziato da una precedente decisione di legittimità (Cass. n. 12142/1993), il rilevante valore dell'oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso, in quanto usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.


Ancora, la portata economica dell'elargizione va commisurata alla condizione economica dei soggetti, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita.

Cass., II sez. civ., sent. n. 18280/2016

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