Integrato il delitto di rapina, anche se il fine era quello di impedirle di rispondere ai clienti che le offrivano soldi in cambio di sesso

di Marina Crisafi - Prendere il telefono della compagna è comunque reato, anche se è per un fine "nobile". Così ha stabilito oggi la Cassazione (sentenza n. 6265/2017 qui sotto allegata), confermando la condanna per il delitto di rapina nei confronti di un uomo che si era impossessato del telefono della partner per impedirle di rispondere ai clienti che le offrivano denaro per prostituirsi.

A nulla valgono le doglianze dell'uomo che sottolineava come tra i due vi fosse un rapporto sentimentale e che la causa della lite era da rinvenirsi in una giusta gelosia, invocando l'attenuante di cui all'art. 62 c.p. per aver agito "per motivi di particolare valore morale o sociale e in stato determinato dalla provocazione di un fatto ingiusto e dal comportamento altrui, considerato l'intento nobile di non far prostituire la donna".

Per gli Ermellini, invece, la decisione di merito è legittima ed esauriente quanto alla sussistenza del reato di rapina "il cui profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene".

Quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante per aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, non basta, scrivono dal Palazzaccio, per la loro sussistenza "la convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico, che siano riconosciuti come preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla abbiano in comune, con il movente egoistico dell'autore del reato".

Su un punto, invece, l'imputato ha ragione la censura sul fatto che "un mestolo da cucina" potesse ritenersi arma impropria. Da qui, l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine alla suddetta aggravante, oltre che per l'ingiuria, non più prevista dalla legge come reato. Per il resto il ricorso è inammissibile.

Cassazione, sentenza n. 6265/2017
Cassazione, sentenza n. 6265/2017

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