L'uso gratuito dell'alloggio è prestazione accessoria del rapporto di lavoro e cessa con la risoluzione dello stesso

di Marina Crisafi - Il portiere licenziato deve lasciare l'alloggio. Il custode dello stabile, infatti, ha in godimento l'uso dell'alloggio quale prestazione accessoria al rapporto di lavoro, e non in virtù di un autonomo rapporto di locazione. Per cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve liberarlo. È quanto affermato dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano (giudice Mariani), con una recente sentenza (qui sotto allegata), dando ragione ad un condominio che chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile da parte dell'ex portinaio.

Nella vicenda, al custode, assunto con contratto a tempo indeterminato, era stato concesso il godimento a titolo gratuito dei locali della portineria. Una volta risolto consensualmente il rapporto di lavoro, l'uomo rifiutava di lasciare l'alloggio (che serviva peraltro al nuovo portiere assunto nelle more). Da qui il ricorso del condominio al giudice del lavoro per ottenere, almeno, il rilascio dell'immobile (riservandosi in ogni caso di agire con separato giudizio per l'ingiustificato arricchimento derivante dall'occupazione senza titolo dello stesso).

Il tribunale meneghino, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (cfr., Cass. n. 18649/2012), afferma innanzitutto che "la ratio sottesa alla sussunzione nell'ambito delle controversie di lavoro previste dall'art. 409 c.p.c., di quelle relative al rilascio dell'alloggio concesso per l'espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile, è che la concessione in godimento dell'immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendone un parziale corrispettivo". L'uso dell'alloggio costituisce, dunque, "una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, non integra un autonomo rapporto di locazione

". Siffatto patto, si legge in sentenza, "segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegato, con evidente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro". Per cui, il condominio è nel pieno diritto di recuperare il bene e il portiere è condannato al rilascio immediato dell'immobile occupato.

Tribunale Milano, sentenza 6 dicembre 2016

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